La flat tax a prova di elusionedi Valerio Stroppa
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Niente flat tax al 15% a chi, per sfruttare la maggiore convenienza fiscale, trasforma il proprio rapporto di lavoro dipendente (magari a termine) in una collaborazione a partita Iva. Si aprono le porte della tassazione sostitutiva, invece, per coloro i quali, pur essendo già titolari di uno stipendio o pensione, esercitano anche un’altra attività autonoma con ricavi fino a 65 mila euro annui. In questo caso il regime forfetario sarà ammesso a prescindere dall’entità del reddito principale, in quanto viene meno il limite di 30 mila euro oggi esistente. È una delle novità contenute nell’emendamento «anti-furbetti» inserito dalla commissione Bilancio della camera nella manovra per il 2019.

L’intervento è finalizzato a prevenire utilizzi impropri dell’ampliamento del regime forfetario previsto dall’articolo 4 del ddl. Il testo presentato dal governo al parlamento fissava due cause ostative all’ingresso nel meccanismo agevolato: aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ed esercitare l’attività d’impresa o di lavoro autonomo «prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili». Su quest’ultimo punto il testo emendato dalla 5° commissione presenta una formulazione leggermente differente, ma che non cambia la sostanza. Viene meno, invece, il riferimento alla titolarità di un reddito da lavoro dipendente, pensione o altre tipologie di assegni analoghi. E poiché la disposizione sostituisce integralmente la lettera d-bis) del comma 57 della legge n. 208/2015, sparisce pure l’attuale barriera dei 30 mila euro percepiti dal datore di lavoro o ente previdenziale per poter entrare nel regime.

Rivalutazione beni d’impresa. Tra le novità dell’ultima ora torna anche la rivalutazione dei beni e delle quote societarie. La disciplina si rivolge alle aziende che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Si tratta di una nuova tornata di un’agevolazione più volte proposta dal legislatore in passato, l’ultima volta nel 2017. La rivalutazione riguarderà gli asset iscritti nell’attivo patrimoniale alla data del 31 dicembre 2017, con l’unica esclusione riguardante gli immobili merce. Confermate le aliquote delle imposte sostitutive già utilizzate lo scorso anno: 16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili, 10% per affrancare in tutto o in parte il saldo attivo della rivalutazione.

Bilanci Ias/Ifrs. Novità in materia di bilancio pure per quanto riguarda il mondo Ias/Ifrs. I gruppi non quotati potranno decidere se applicare o meno i principi contabili internazionali, nonostante l’attuale obbligatorietà prevista dal dlgs n. 38/2005. La novità interessa banche, assicurazioni, intermediari finanziari e società che hanno emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, mentre per le aziende quotate l’obbligo permane.

Formazione 4.0. Prorogato il tax credit per la formazione del personale previsto dal piano Industria 4.0. A disposizione ci sono 250 milioni di euro. L’incentivo si applicherà alle spese di formazione sostenute dalle aziende nel corso del 2019. Fermo restando il limite massimo di 300 mila euro annui per ciascuna impresa, il bonus viene graduato in base alle dimensioni del richiedente: le piccole imprese avranno diritto a uno sconto fiscale del 50%, le medie imprese del 40%. Alle grandi imprese, ossia quelle con fatturato sopra i 50 milioni di euro, spetterà un credito d’imposta del 30%, con un importo massimo fissato a 200 mila euro. Il funzionamento del bonus continuerà a essere regolato dal decreto Mise 4 maggio 2018.

Acquisti cash turisti. Cambia nuovamente il limite per gli acquisti in contanti degli stranieri. Per le operazioni effettuate presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio da parte di soggetti non residenti la soglia per i pagamenti cash ritorna a 15 mila euro, a fronte dell’attuale tetto di 10 mila previsto dal dlgs n. 90/2017 in sede di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. La platea degli interessati viene estesa anche ai cittadini dei paesi Ue, mentre finora la deroga per i pagamenti in contanti nelle operazioni legate al turismo riguardava solo i cittadini extra-Ue.

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