CHANCE A QUANTI ABBIANO RICEVUTO CONTESTAZIONI ENTRO IL 25/5/2018 Alla cassa per la privacydi Antonio Ciccia Messina
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Ultimi giorni per l’oblazione privacy. Scade il 18 dicembre 2018 la possibilità di oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione.

Potranno usufruire di questa speciale procedura quanti abbiamo ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio (ad esempio, l’atto di contestazione)

Nei mesi scorsi il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L’agevolazione è stata prevista dal recente decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

Con alcune Faq, disponibili sul sito del Garante, sono stati chiariti dubbi interpretativi, le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.

La definizione agevolata comporta l pagamento di un importo pari ai due quinti del minimo edittale (ammontare già previsto dall’articolo 164-bis del dlgs 196/2003, codice della privacy per le fattispecie di minori gravità).

Nel dettaglio sono interessati per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni del codice della privacy in materia di informativa, consenso, misure di sicurezza, comunicazione dati sanitari, opposizione al telemarketing, conservazione dati di traffico, servizi di comunicazione elettronica, notificazione del trattamento, informazioni al Garante; alla condizione che, alla data di applicazione del Regolamento, cioè del 25 maggio 2018, i relativi procedimenti risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

La agevolazione consiste nella possibilità del pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale.

Vediamo che succede se, invece, non si aderisce alla definizione agevolata.

Decorsi i 90 giorni, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata della violazione privacy assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive. Quindi, se non si paga con lo sconto e se non si scrivono memorie difensive, lo stato passa all’incasso direttamente perché il verbale di contestazione diventa l’atto finale della procedura (come per i verbali del codice della strada) e si hanno sessanta giorni di tempo per pagare l’importo riportato sul verbale.

Sempre entro questi ultimi 60 giorni c’è, come visto, l’alternativa di presentare memorie difensive. Questo porta alla definizione del procedimento nei modi ordinari e, quindi, si arriverà a una archiviazione oppure a una ordinanza ingiunzione del Garante (che potrebbe tenere conto anche della condotta temeraria di chi non ha sfruttato la definizione agevolata). Da ricordare che non si potrà contare sulla prescrizione, che viene neutralizzata dal dlgs di armonizzazione: l’entrata in vigore del decreto determina l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.

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