Omessi versamenti, patteggiamenti facili
Per l’ammissione alla pena concordata non è necessario pagare il debito con il Fisco
Gli omessi versamenti, a differenza degli altri reati tributari, accedono al patteggiamento anche senza il pagamento del debito fiscale. Ciò in quanto il versamento al Fisco, necessario per la pena patteggiata, costituisce, per i soli omessi versamenti, causa di non punibilità e pertanto non si può patteggiare un illecito che non è più tale. Così la Cassazione, III penale, con la sentenza n. 55498 depositata ieri.
Un imprenditore patteggiava la pena per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Il Pg ricorreva in Cassazione lamentando che era stato consentito il patteggiamento pur in assenza dei requisiti. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso rilevando che la norma vigente all’epoca dei fatti, già prevedeva l’applicazione del patteggiamento solo in ipotesi di estinzione mediante pagamento dei debiti fiscali relativi ai fatti costitutivi dei delitti tributari. Il Gip, nella specie, aveva erroneamente ammesso l’imputato al rito, pur in assenza dell’integrale pagamento del debito tributario. Da qui l’accoglimento del gravame. Nella circostanza i giudici di legittimità hanno ribadito un importante principio. Con il Dlgs 158/2015 è stata infatti prevista una causa di non punibilità per l’omesso versamento Iva, ritenute e l’indebita compensazione di crediti non spettanti, se l’interessato salda il debito prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. In tale ipotesi va esclusa l’applicazione del patteggiamento, poiché la procedura non può interessare un reato divenuto non punibile per effetto del pagamento.
Sulla questione, peraltro, la Suprema Corte era già intervenuta in questi termini con la sentenza 38684/2018. Ora una conferma particolarmente importante perché molti giudici di merito per questi illeciti non consentono di patteggiare la pena in assenza del pagamento al fisco. Da considerare che la pena patteggiata, una volta divenuta definitiva, comporta la confisca del profitto del reato. Ne consegue che se il reo dovesse disporre di tale somma converrebbe versarla prima dell’apertura del dibattimento conseguendo la non punibilità ed evitando così la condanna (ancorché patteggiata).
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Laura Ambrosi

