Partite Iva, scelta su 3 variabilidi Giuliano Mandolesi
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Partite Iva, regime forfettario a tre variabili. Grazie alle modifiche previste nella legge di Bilancio 2019 professionisti e imprese con ricavi/fatturato sotto i 65 mila euro dovranno scegliere se applicare il regime forfettario o se rimanere negli attuali regimi (ordinario o semplificato) e la valutazione passa per tre aspetti: quello legato alla determinazione dell’imponibile e la relativa aliquota d’imposta, l’eventuale rettifica dell’Iva e le facilitazioni contabili-fiscali.
LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
Per scelta del regime fiscale più conveniente non si deve tener conto solo dell’aliquota d’imposta ma anche di come verrà determinato il reddito imponibile.
Se è infatti chiaro che nel regime forfettario la tassa piatta al 15% (5% per le nuove attività) è già di per se più bassa del primo scaglione Irpef con aliquota al 23% al quale vanno aggiunte per altro anche le addizionali regionali e comunali, vanno però valutati con attenzione anche altri due aspetti, il primo riguarda i costi dell’attività, che non saranno più deducibili analiticamente, e il secondo è la perdita di tutte le detrazioni e deduzioni.
Riguardo il primo aspetto infatti il regime forfettario, come indica la parola stessa, forfettizza i ricavi grazie ai coefficienti di redditività, il che vuol dire che a fronte della mancata possibilità di dedurre analiticamente i costi sostenuti il legislatore ha predeterminato, a seconda dell’attività svolta, una riduzione automatica del reddito imponibile.
È dunque chiaro che nel caso di micro aziende o professionisti con margini bassi (con molti costi) o addirittura in perdita il regime forfettario perde di convenienza perché determina sempre e comunque un imponibile «positivo» con imposte relative imposte da versare.
Il secondo aspetto riguarda le detrazioni e deduzioni.
Il regime forfettario infatti non contempla ne detrazioni (compresa quella da lavoro autonomo) ne deduzioni, quindi i soggetti con Irpef zero o molto bassa per via delle tax expenditures saranno automaticamente incentivati a restare nei regimi fiscali «ordinari» perché più convenienti.
LA RETTIFICA DELL’IVA
Altro importante aspetto da valutare è appunto quello legato alla gestione dell’imposta sul valore aggiunto.
Oltre alla perdita della possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633 del 1972 e specificato nella circolare 10/e 2016, in caso di ingresso nel regime forfettario, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
In poche parole, in caso di rettifica Iva di importi significativi il rischio tangibile è quello che il risparmio fiscale prodotto dall’applicazione del regime forfettario venga completamente eroso a monte proprio per via dell’obbligo di restituzione dell’Iva detratta.
LE SEMPLIFICAZIONI CONTABILI-FISCALI
Ultimo aspetto da tenere in considerazione ma non meno importante è quello relativo ai vantaggi concessi ai contribuenti forfettari in termini di minori adempimenti fiscali/contabili anche alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto per il 2019.
I forfettari infatti, oltre a sfuggire alle maglie del nuovo adempimento, la e-fattura, sono esentati da praticamente tutti gli obblighi relativi all’Iva (registrazione e conservazione registri) e anche dallo spesometro e avranno dunque sia vita facile dal punto di vista gestionale sia minori costi da sostenere per via dei ridottissimi adempimenti a cui sono tenuti

