Rottamazione dal volto umanodi Andrea Bongi
aaa
Una rottamazione dal volto ancora più umano. Si potrà versare in 18 rate trimestrali e saranno ammessi anche lievi ritardi, massimo cinque giorni, nel pagamento dell’unica o delle singole rate previste dal piano. Nel caso di scelta di pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la prima e la seconda rata da corrispondere nei mesi di luglio e novembre del 2019 dovranno essere pari ciascuna al 10% del totale complessivamente dovuto. Le restanti avranno invece cadenza trimestrale a partire dal 2020.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità apportate all’articolo 3 del DL n.119/2018 durante la sua conversione in legge avvenuta ieri in maniera definitiva alla Camera dei deputati con 272 voti favorevoli e 143 voti contrari.

Le modifiche apportate si pongono l’obiettivo di rendere ancora più appetibile la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per effetto delle novità in arrivo anche la modulistica di accesso alla rottamazione-ter (DA-2018) dovrà essere rivista, seppur in minima parte.

Il numero massimo delle rate sale a 18.

Rispetto alla previsione iniziale di un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con decorrenza dal 31 luglio 2019, ora il secondo comma dell’articolo 3 del Dl n.119/2018 consente di ottenere una dilazione fino a un numero massimo di 18 rate consecutive. Oltre al numero delle rate è stata modificata anche la tempistica delle stesse. Si passa dalle rate semestrali di pari importo previste dalla prima versione della rottamazione ter ad una tempistica leggermente più articolata. Chi sceglierà il pagamento rateale dovrà infatti corrispondere due rate di importo ciascuna pari al 10% del totale, nell’anno 2019 scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre, mentre le restanti rate trimestrali, tutte di pari importo, dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Di fatto l’arco temporale massimo di cinque per completare i pagamenti dovuti per la rottamazione dei ruoli rimane inalterato. La suddivisione degli anni successivi al primo in quattro rate trimestrali anziché due semestrali, dovrebbe però consentire di poter adempiere con minori difficoltà.

Il lieve inadempimento

I lavori di conversione in legge del decreto fiscale hanno permesso di inserire una vera e propria clausola di salvaguardia contro la perdita dei benefici della definizione agevolata per le ipotesi di lievi ritardi nel pagamento delle rate. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate non superiore a cinque giorni, recita ora il nuovo comma 14-bis dell’articolo 3 del Dl n.119 del 2018, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata né si rendono dovuti ulteriori interessi.

Il ritardo lieve sarà consentito anche per i versamenti rateali dovuti in automatico sulle somme ancora dovute relative alla c.d. rottamazione bis.

Da notare che rispetto alle previsioni dell’istituto del lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/73, si è scelto di mantenere la decadenza dai benefici della definizione agevolata nei casi in cui il singolo versamento eseguito sia insufficiente, anche per un solo euro.

Altre novità

Da sottolineare anche la variazione apportata al comma 10 dell’articolo 3 del dl n.119/2018 che prevede ora in maniera espressa l’ottenimento del Durc positivo nel caso di richiesta di definizione agevolata dei carichi a ruolo anche con pagamento dilazionato.

Nella prima versione del provvedimento venivano soltanto disciplinati gli effetti della presentazione della richiesta di definizione agevolata rispetto alle previsioni contenute negli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n.602/76 dedicate, rispettivamente, alle compensazioni dei ruoli con i crediti d’imposta e ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Grazie alle modifiche introdotte la rottamazione-ter si presenta dunque ancora più appetibile rispetto alla prima versione del provvedimento. L’intento è quello di ottenere il maggior numero di adesioni possibili nonché evitare, per quanto possibile, le decadenze dai benefici concedendo ai debitori un margine di cinque giorni rispetto alla scadenza delle singole rate dovute.

© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post