Sisma bonus ad ampio raggiodi Vincenzo Morena
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Sisma bonus ad ampio raggio. È possibile fruire del c.d. «sisma bonus», la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici, disciplinata dall’art. 16 del dl 63/2013, anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione dell’ area di sedime. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta all’interpello n. 131/18 di ieri. Nel fornire il proprio parere in merito al trattamento fiscale delle traslazioni regolamentate dal rispetto di vincoli o delocalizzazioni a seguito di eventi calamitosi, l’Amministrazione finanziaria ha, infatti, chiarito che «come precisato dalla circolare n.7 del 2018 sugli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario».
Lavoratori impatriati, rileva il biennio. Sempre in tema di agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate ha fornito, ieri, una importante precisazione, rispondendo all’istanza di interpello n.133: il cittadino italiano, in possesso di un diploma di laurea, residente in Belgio per lavoro da dieci anni, iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), e che si impegna a stabilire nel Belpaese la residenza fiscale per almeno un biennio, è ammesso a fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16 del dlgs n.147/15 (secondo il quale i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%), se per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile il beneficio, non è iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non ha avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.
Emolumenti tassati dove risiede il dipendente. Le indennità di cessazione del rapporto di impiego, erogate da una società italiana a un lavoratore dipendente, residente in Argentina e che ha quivi prestato la propria attività lavorativa per tutta la durata del rapporto di impiego, sono da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore, ovvero nelle Repubblica Argentina. Si applica, infatti, l’art.15 della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata il 15/11/1971 e ratificata con legge 27 /4/1982 n.282, in vigore tra l’Italia e l’Argentina. È questo un ulteriore chiarimento, il 132/18, fornito dalle Entrate, in risposta a uno dei numerosi interpelli pubblicati nella giornata di ieri.
Detassazione premi risultato, essenziale il requisito della incrementalità. Le misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dalla legge di Stabilità 2016 e ss.mm., sono, poi, l’oggetto del chiarimento affidato al Fisco nella istanza, datata (sempre) 27 dicembre, n.130. In tale occasione, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che il premio di risultato riconosciuto e modulato in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo, misurabile attraverso apposite tabelle che graduano l’importo del premio in ragione del risultato raggiunto, e non in base al livello di incrementalità riscontrabile dal confronto dei risultati raggiunti al termine del periodo congruo e quelli consuntivati nell’arco temporale immediatamente precedente, non può fruire dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10%. L’applicazione dell’agevolazione in esame, infatti, è subordinata alla circostanza che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Vendita di immobile acquisito per transazione, imponibile la plusvalenza. Se, a seguito di un accordo transattivo di una vertenza avente ad oggetto la lesione della quota di eredità, viene trasferita la proprietà di un immobile, che, si intende, poi, alienare, il valore dell’immobile trasferito, risultante dall’atto transattivo, costituisce reddito sulla base dell’ art. 67, co. 1, lettera l del Tuir (secondo cui vanno tassati quali «redditi diversi» quelli derivanti «dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere»). Inoltre, con riferimento alla successiva vendita del bene, la plusvalenza che ne deriva è imponibile, in quanto realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobile acquistato da non più di cinque anni (articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir). È questo, in ultimo, un ulteriore chiarimento fornito ieri dalle Entrate nella risposta all’interpello n.129.

