E-fattura con il sistema mistodi Fabrizio G. Poggiani
aaa
Partita la fatturazione elettronica, ma con un pieno di incertezze. Con la conversione in legge del dl 119/2018, (legge 136/2018), sono state escluse dal formato digitale le operazioni soggette alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria (StS) e le sponsorizzazioni effettuate dalle associazioni in regime forfetario con proventi inferiori a 65 mila euro. Gli ulteriori esoneri implementano un caotico sistema «misto» di fatturazione digitale e cartacea che prevede, talvolta, come nel caso dei soggetti non stabiliti, di poter emettere la fattura digitale in modo discrezionale. Non solo. Nella conversione in legge del dl 119/2018 è stato inserito l’art. 10-bis, destinato agli operatori sanitari, con riferimento alla fatturazione, l’esonero sembra sia diventato un vero e proprio «divieto» di emissione della fattura elettronica da parte di questi soggetti, con la conseguenza che il formato non potrà essere utilizzato in via facoltativa; si aggiunga, inoltre, che l’obbligo paventato, ma non ancora certo, di emettere la fattura in formato cartaceo dovrebbe scattare anche nel caso in cui i dati non possano essere inviati al Sistema tessera sanitaria (Sts) per effetto dell’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’utente. Si evidenzia, ulteriormente, che i soggetti che effettuano la trasmissione al Sts sono obbligati all’invio in formato cartaceo delle fatture, limitatamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo (si pensi, invece, alle farmacie che operano con i privati) al periodo d’imposta 2019 e solo per il ciclo attivo (fatture emesse), mentre restano destinatari delle fatture digitali in ciclo passivo, alla stessa stregua dei contribuenti in regime di vantaggio e forfetari che sono esonerati soggettivamente nell’emissione ma che, una volta comunicato il codice destinatario e/o l’indirizzo di posta elettronica, riceveranno (e dovranno conservare in formato digitale) le fatture di acquisto (ciclo passivo) in formato elettronico. Ulteriore problema riguarda la categoria delle associazioni, sportive in particolare, che hanno aderito al regime forfettario, di cui ai commi 1 e 2 della legge 398/1991, giacché il legislatore, con la legge di Bilancio 2019 ha, opportunamente, abrogato il comma 02, dell’art. 10 del dl 119/2018, escludendo la fatturazione elettronica per quelle associazioni che hanno realizzato, nel periodo d’imposta precedente, proventi di ammontare inferiore a 65 mila euro, ma ha mantenuto l’ultimo periodo, del comma 01, del medesimo articolo, con il quale dispone che i soggetti che, al contrario, realizzano più di 65 mila euro di proventi, «assicurano» che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo d’imposta. Si ritiene, quindi, che le associazioni (e non anche le società sportive dilettantistiche) con proventi inferiori alla soglia dei 65 mila euro, siano esonerate dalla fatturazione digitale, mentre quelle con proventi eccedenti siano obbligate all’emissione della fattura elettronica, non direttamente («assicurano che la fattura sia emessa per loro conto»), ma a cura del committente restando, però, in capo all’associazione la liquidazione del tributo e gli obblighi connessi.
© Riproduzione riservata

