Imu, agevolazione estesa al coniugeSergio Trovato
aaa
L’agevolazione Imu e Tasi per l’immobile concesso in comodato gratuito in caso di morte del comodatario si estende al coniuge di quest’ultimo, ma solo se vi è la presenza di figli minori. Lo prevede l’articolo 1, comma 1092, della legge di Bilancio 2019. Esso richiama la norma che disciplina l’Imu, la quale riconosce per gli immobili dati in comodato la riduzione al 50% della base imponibile. Tuttavia, il beneficio fiscale si applica anche alla Tasi, considerato che per i due tributi ex lege l’imponibile si calcola nello stesso modo. Il legislatore ha integrato la disposizione contenuta nell’articolo 13 del dl 201/20011, estendendo l’agevolazione al coniuge del comodatario qualora vi sia la presenza di figli minori. L’articolo 13, infatti, per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50 per cento. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Occorre, inoltre, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. I giudici tributari vanno in ordine sparso sull’agevolazione Ici e Imu in caso di mancata comunicazione all’amministrazione comunale delle informazioni necessarie sulla concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito. La Ctr Palermo, sezione XIV, con la sentenza 2804 del 9 luglio 2018, in controtendenza rispetto ad altri giudici di merito, ha stabilito che il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali se non comunica al comune che l’immobile è stato concesso in comodato al figlio. Sempre in tema di agevolazioni, in senso contrario la Ctp Reggio Emilia (sentenza 93/2018) ha ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione per l’immobile affittato a canone concordato, per il quale è previsto sconto Imu del 25%.

