La flat tax? Vale per sempredi Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani
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La flat tax è per sempre. Il limite quantitativo dei ricavi o compensi dell’anno precedente nella fascia fra 65.001 e 100 mila euro, ragguagliati ad anno, costituisce soltanto il requisito per l’accesso, ma non anche per la fuoriuscita, dal nuovo regime a imposta sostitutiva del 20% riservato agli imprenditori e ai liberi professionisti dalla legge di bilancio 2019, che dovrà entrare in vigore dal 2020. Il superamento del tetto dei 100 mila euro, in costanza di regime, non è dunque previsto come condizione per l’uscita dal regime a tassa piatta che, pertanto, potrà essere mantenuto, sine die, a totale discrezione del contribuente. È questo lo scenario, invero piuttosto paradossale, che emerge dalla lettura delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 22 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (n.145 del 2018) che ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, un regime sostitutivo (più noto come «flat tax») per le partite Iva individuali. Al contrario degli altri regimi di vantaggio, a imposizione sostituiva, infatti, il nuovo regime non prevede alcuna disposizione che disciplini in maniera espressa le condizioni al verificarsi delle quali si prevede l’uscita dal regime.
Il riferimento. I commi indicati della legge 145 non introducono alcun limite in maniera «esplicita» ma, nei richiamati commi da 17 a 22, c’è solo un riferimento all’applicazione residuale del regime forfetario, di cui alla legge 190/2014 «limitatamente agli adempimenti sul valore aggiunto», stabilendo testualmente che «i contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». Quindi, tenendo conto dei richiami appena enunciati, non si può che verificare i contenuti del comma 71, dell’art. 1, della legge 190/2014 il quale stabilisce, anche in tal caso testualmente, che «il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni, di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57»; il richiamato comma 54 dispone che «i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario, di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (…)». Quindi, sulla base del combinato disposto degli articoli 22 della legge 145 e 54, 57 e 71 della legge 190/2014, si comprende in modo piuttosto chiaro, e non poteva essere altrimenti anche per la diversa modalità di applicazione del regime (i forfetari hanno una soglia di proventi e un coefficiente di redditività indicato nell’allegato 4 richiamato, mentre i contribuenti in flat tax dovranno applicare le regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile) che i contribuenti che entreranno in flat tax saranno esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, alla stessa stregua dei forfetari, ma senza poter applicare la specifica disciplina sulla fuoriuscita, per quanto detto e stante il richiamo del comma 22 della legge di Bilancio 2019 limitato «agli adempimenti sul valore aggiunto» (Iva).
Un esempio. Supponiamo che un contribuente si trovi nelle condizioni di accesso al regime a imposta sostitutiva del 20% già dal 1° gennaio 2020, avendo conseguito nell’anno 2019 ricavi e/o compensi compresi all’interno del suddetto intervallo da 65.001 e 100 mila euro su base annua. Se nel corso del 2020, lo stesso contribuente conseguirà ricavi o compensi di importo superiore alla soglia massima, per esempio pari a euro 200 mila, lo stesso subirà una tassazione del suo reddito, determinato nei modi ordinari, sulla base dell’aliquota del 20% di imposta sostitutiva. Non solo. Nel periodo d’imposta successivo (2021), il medesimo contribuente potrebbe anche decidere di restare ulteriormente nel regime di «flat tax» non essendo presente alcuna disposizione o richiami a determinate disposizioni che ne prevedano la sua fuoriuscita per effetto del superamento dell’importo di 100 mila euro di ricavi o compensi conseguiti. Ciò emerge chiaramente dall’impostazione fornita dal legislatore con la conseguenza che la situazione risulta ai limiti dell’assurdo, perché il contribuente indicato potrà beneficiare, senza le opportune correzioni, di una tassazione piatta al 20%, fino alla cessazione della propria attività.
Lo scenario. Pertanto, al fine di evitare che la nuova «flat tax» si trasformi in una sorta di paradiso fiscale, utilizzabile senza apparenti limitazioni in termini di fatturati annui, il legislatore, dovrà procedere con l’inserimento, quantomeno, di norme che definiscano meglio l’ambito applicativo, confermando che, al superare della soglia dei 100 mila, il contribuente entra in altro regime. È anche vero, però, che la lettura potrebbe essere anche diversa: stante le indicazioni espresse con una certa frequenza da parte del Governo di ridurre sistematicamente il carico sulle imprese e sui lavoratori autonomi, la scelta potrebbe non essere altro che una anticipazione dell’estensione dei regimi sostitutivi alla generalità dei contribuenti, sebbene in modo graduale e tenendo sotto controllo le relative coperture.
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