In dirittura l’Isee precompilatodi Daniele Cirioli
aaa
Il reddito di cittadinanza riforma l’Isee. In attesa dell’entrata in vigore dell’Isee precompilato, prevista quest’anno, le domande (Dsu) presentate dal 1° gennaio resteranno valide fino al 31 dicembre 2019 (anziché fino al 15 gennaio 2020). A partire dal 1° settembre le domande di Isee avranno validità dalla data di presentazione al 31 agosto (non più 15 gennaio) dell’anno successivo. A stabilirlo, tra l’altro, è la bozza di decreto legge su reddito di cittadinanza e riforma pensioni, al pre-consiglio dei ministri di ieri, che inoltre aggiunge la disciplina sulla manifestazione di consenso (privacy), necessaria all’Inps per l’indicazione dei dati nella Dsu precompilata.

Isee precompilato. Doveva partire l’anno scorso, poi c’è stata la proroga a gennaio di quest’anno (dl n. 91/2018). Ora la data effettiva di partenza dell’Isee precompilato potrebbe essere il 1° settembre, come è stabilito da una serie di modifiche al dlgs n. 147/2017 (è il provvedimento che disciplina il Rei che viene abrogato fatta eccezione degli artt. 5, 6 e 7, trasformati in norme per il Rdc, e del 10 che disciplina, appunto, l’Isee precompilato). Praticamente sarà come il 730 precompilato, con facoltà per i cittadini di accettare o modificare la dichiarazione Dsu predisposta dall’Inps, con i dati di agenzia delle entrate e catasto e i saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare (poste e banche).

Nuova tempistica. Attualmente l’Isee ha validità dalla data di presentazione della domanda (Dsu) al 15 gennaio dell’anno successivo e i dati su redditi e patrimoni sono aggiornati a due anni precedenti. Con l’Isee precompilato, a partire dal prossimo 1° settembre, l’Isee avrà validità dalla data di presentazione della domanda al 31 agosto dell’anno successivo e i dati su redditi e patrimoni saranno aggiornati all’anno precedente. Le domande di Isee presentate entro il 31 agosto avranno validità ridotta: fino al 31 dicembre 2019 (non fino al 15 gennaio 2020).

Le nuove regole sul consenso. Caratteristica dell’Isee è quella di rappresentare un indice di ricchezza di un nucleo familiare, la cui domanda può essere presentata da un componente qualunque della famiglia a nome di tutti i familiari (perciò si chiama Dsu: dichiarazione sostitutiva unica). In tal modo, il soggetto che presenta la Dsu sottoscrive, sotto la propria responsabilità, anche penale, la veridicità dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti familiari. La questione si fa meno semplice nel momento in cui è l’Inps a dover trattare tali dati e a metterli a disposizione di altri (per quanto familiari): serve il consenso al trattamento privacy. A tal fine, le nuove norme stabiliscono che i soggetti maggiorenni di un nucleo familiare siano preventivamente tenuti a esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, indicando i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere all’Isee precompilato. Il consenso può essere manifestato presso le sedi territoriali dell’Inps e presso i Caf, nonché telematicamente sul portale di Inps e Agenzia delle entrate. Successivamente alla manifestazione di consenso, e alla stessa maniera, l’interessato può in ogni momento revocarlo. Il consenso ha efficacia solo ai fini dell’Isee precompilato, mentre non inibisce all’Inps di effettuare controlli. Per cui resta ferma all’Inps la facoltà di evidenziare eventuali omissioni o difformità anche su questi dati reddituali e patrimoniali, quelli cioè per i quali non ci sia stato il preventivo consenso. Nelle ipotesi di consenso non espresso o consenso negato o successiva revoca, l’Isee precompilato diventa di fatto inutilizzabile: l’unica via d’uscita sarà quella di ricorrere all’Isee tradizionale, cioè «non precompilato» e in uso oggi.

© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post