Fisco leggero e franchigia da Iva la dote ai nuovi forfettariPagine a cura di Franco Ricca
aaa
Il regime forfettario, nella versione allargata dalla legge di bilancio 2019, si prepara ad accogliere numerosi nuovi adepti, piccoli imprenditori e professionisti, che potranno godere di una tassazione del reddito assai vantaggiosa, di semplificazioni contabili e della franchigia dall’Iva. E uscire dalle ambasce della fatturazione elettronica. Molti di loro dovranno però pagare una sorta di ticket d’ingresso, per via dell’obbligo della rettifica della detrazione dell’Iva e della cessazione del regime di esigibilità sospesa.

Vediamo quali sono, per quanto riguarda l’Iva, le caratteristiche del regime forfettario disciplinato dall’art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi annui non superiori a 65 mila euro nell’anno precedente (limite così elevato e unificato dalla legge n. 145/2018), che si ispira al regime di franchigia per le piccole imprese previsto dall’art. 282 della direttiva n. 112 del 28 novembre 2006. In primo luogo, ai sensi del comma 58, lettere a) ed e), i contribuenti forfetari:

– non possono esercitare sui loro cessionari e committenti la rivalsa dell’Iva; in sostanza, essi non addebitano il tributo, ma indicano sulle eventuali fatture emesse il titolo e la norma di esonero;

– specularmente, non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e sulle importazioni, imposta che pertanto rappresenta un costo.

Un regime di affrancamento dall’Iva, appunto, che può riflettersi anche sulla controparte dell’operazione: se il forfettario effettua operazioni attive sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile («reverse charge»), per esempio una prestazione edilizia in subappalto, infatti, il committente non deve assolvere l’imposta, non essendo tale meccanismo compatibile con il regime speciale adottato dal prestatore.

Nei confronti dei contribuenti forfettari non si rendono applicabili neppure le disposizioni del secondo comma dell’art. 2 e del terzo comma dell’art. 3, dpr n. 633/72 in materia di tassazione delle operazioni gratuite e dell’autoconsumo.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/2008 in relazione al vecchio regime dei minimi, nei tratti essenziali simile a quello in esame, il contribuente forfettario che si trova a dover fatturare operazioni di competenza di esercizi precedenti, nei quali applicava il regime ordinario, emetterà tali fatture senza addebitare la rivalsa d’imposta. È il caso, per esempio, dell’agente di commercio che ha maturato provvigioni di competenza dell’anno 2018, durante il quale applicava il regime normale, e le fatturerà nel corso del 2019, dopo avere aderito al regime forfettario.

Acquisti soggetti a inversione contabile. La franchigia dall’Iva non è tuttavia assoluta. In base al comma 60, i contribuenti forfettari, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura, o integrano la fattura del fornitore, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che provvedono poi a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In sostanza, anche il contribuente in regime forfettario, allorquando acquista beni e servizi per i quali la legge prevede che l’imposta sia dovuta dal soggetto passivo cessionario/committente, per esempio acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, acquisti interni soggetti a inversione contabile, deve assolvere l’imposta, previa esecuzione degli adempimenti formali (integrazione della fattura del fornitore Ue, emissione di autofattura per gli acquisti da fornitori extraUe). L’effettuazione di operazioni di questo tipo non fa comunque venire meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e, conseguentemente, della comunicazione delle liquidazioni periodiche, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 28/2011.

Rapporti con l’estero. Del trattamento applicabile alle operazioni con l’estero si occupano le disposizioni di cui alle lettere da b) a e) del comma 58.

Cessioni intracomunitarie. Le cessioni di beni verso altri paesi Ue effettuate dai contribuenti in regime forfettario non costituiscono cessioni intracomunitarie, giusta la previsione dell’art. 41, comma 2-bis, del dl n. 331/93. Le suddette cessioni, pertanto, costituiscono normali operazioni attive interne, sulle quali l’imposta non è dovuta per effetto del regime speciale; di conseguenza, non trovano ingresso, come confermato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/2016, neppure gli obblighi Intrastat e Vies, che riguardano le cessioni intracomunitarie.

Poiché le cessioni effettuate da contribuenti forfettari non costituiscono cessioni intracomunitarie, tali cessioni, specularmente, non costituiscono acquisti intracomunitari nel paese di destinazione: ciò è statuito esplicitamente dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 38, dl n. 331/93, che esclude infatti dalla nozione di acquisto intracomunitario gli acquisti di beni effettuati presso cedenti che, nel proprio stato membro, fruiscono del regime di franchigia Iva per le piccole imprese.

Acquisti intracomunitari di beni. Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari effettuati, il comma 58, lett. c), prevede che i contribuenti forfettari applicano le disposizioni dell’art. 38, quinto comma, lett. c), del dl n. 331/93. Tali disposizioni dettano una disciplina particolare per gli acquisti intraUe effettuati da determinate categorie di soggetti, tra cui coloro che non hanno diritto alla detrazione, come i forfettari.

In base a dette disposizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati dai forfettari sono tassabili in Italia soltanto al superamento della soglia di 10 mila euro annui. Al di sotto di tale limite, gli acquisti non sono tassabili e l’acquirente non ha alcun obbligo; l’imposta sarà applicata dal fornitore nel proprio paese. È fatta però salva la facoltà dell’acquirente di optare per la tassazione degli acquisti «sotto soglia», fondamentalmente allo scopo di evitare la tassazione nel paese di origine, qualora più onerosa.

In relazione agli acquisti intracomunitari tassabili (perché sopra soglia, oppure per effetto di opzione), il contribuente in regime forfettario dovrà integrare la fattura del fornitore con l’applicazione dell’Iva e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È inoltre necessaria la previa validazione della partita Iva nell’archivio Vies.

Scambi di servizi. Per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri, la lettera d) dell’art. 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfettario osservano le disposizioni comuni in materia di localizzazione delle prestazioni, contenute negli articoli 7-ter e seguenti del dpr n. 633/72. Di conseguenza, per esempio, relativamente alle prestazioni di servizi c.d. generiche «B2B», il contribuente in regime forfettario:

– quando riceve servizi da altro paese Ue, nella sua veste di debitore dell’imposta su un’operazione che si considera effettuata in Italia deve integrare la fattura del fornitore e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovviamente sempreché si tratti di servizi imponibili)

– quando riceve servizi da fornitore extraUe deve emettere l’autofattura e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

– quando presta servizi a soggetti esteri, deve emette fattura «non soggetta» ai sensi dell’art. 7-ter e presentare il modello Intrastat.

Per effettuare scambi di prestazioni generiche con soggetti passivi di altri paesi Ue, è necessaria la previa validazione della partita Iva nell’archivio Vies.

I servizi generici B2C, invece, essendo localizzati nel paese del prestatore, rappresentano normali operazioni interne senza rivalsa.

Regime moss. La lettera a) del comma 57 preclude la possibilità di avvalersi del regime forfettario alle persone fisiche «che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito». La disposizione, tuttavia, non impedisce l’applicazione congiunta del regime di franchigia e del regime speciale del mini sportello unico (Moss) per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue: l’ambito extraterritoriale delle operazioni rientranti nel regime Moss, infatti, esclude qualsiasi conflitto con il regime forfettario, che riguarda esclusivamente le operazioni interne.

Posto che il regime speciale Moss è fruibile soltanto per le prestazioni di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a privati consumatori stabiliti in paesi membri diversi da quello in cui ha la propria sede il soggetto passivo, in quanto mira a semplificare l’applicazione dell’Iva dovuta «fuori casa», esso non interferisce affatto con la disciplina delle operazioni interne del soggetto passivo, sicché risulta compatibile con il regime di franchigia: la netta separazione degli ambiti territoriali dei due regimi speciali esclude infatti qualsiasi possibilità di conflitto.

Importazioni ed esportazioni. Infine, per quanto riguarda gli scambi di beni con paesi extraUe, ossia le importazioni e le esportazioni, nonché le operazioni assimilate, la lettera e) del comma 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfettario applicano la disciplina comune del dpr n. 633/72, ma non possono avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta (in quanto non hanno diritto alla detrazione). L’effettuazione di cessioni all’esportazione non preclude pertanto l’accesso al regime forfettario. Invero, il citato comma 58 prevede che le cessioni all’esportazione e le operazioni a queste assimilate sono consentite nei limiti e con le modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale, che tuttavia non è mai stato emanato.

© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post