Fatture errate: va previsto il blocco
La fattura elettronica è in fase di avvio. Il banco di prova sarà nella prima metà di febbraio, perché il giorno 16 terminerà il periodo di tolleranza per l’emissione tardiva della fatture di gennaio da parte dei contribuenti mensili, mentre per i fornitori trimestrali si potrà arrivare addirittura al 16 maggio.
Ovvio che in questo periodo di attesa il ritardo nell’emissione della e-fattura renderà più complessi i rapporti tra fornitori e clienti (anche per i termini di pagamento). Il sistema della fattura elettronica è sicuramente complesso, e sono state quindi utili le numerose risposte presenti nel sito delle Entrate, integrate dalla videoconferenza con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dall’insieme delle interpretazioni emerge un punto che andrà necessariamente implementato: alludiamo alla totale assenza di controlli sulla legittimazione a inserire i documenti nello Sdi.
Il primo caso affrontato nelle Faq è quello della fattura caricata su un cliente estraneo al rapporto commerciale rappresentato. Si conferma che il caso può accadere, perché il sistema controlla solo che le partite Iva indicate siano valide, limitandosi – come si dice più volte – a fare il “postino” verso il codice destinatario. La fattura non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la Pa. E poiché gli enti talora respingono le fatture senza dare una motivazione, l’articolo 15-bis del Dl 119/2018 prevede l’individuazione delle cause che consentono il rifiuto e le modalità di comunicazione al fornitore, anche per «armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati». Che, come detto, non possono mai respingere una fattura e che quindi – si auspica – disporranno di elementi per bloccarla.
Oltre alla fattura totalmente non di competenza, c’è il problema di quella sbagliata per eccesso, relativamente alla quale si deve sollecitare il fornitore a emettere nota di credito. Ma stando sempre alle regole e alle interpretazioni vigenti, nessun controllo viene fatto se è il cliente a caricare nel sistema la nota credito del fornitore, che scoprirebbe l’iniziativa del cliente solo “spuntando” le sue fatture nel portale dell’Agenzia, con un onere rilevante in termini di tempo, che rischia di vanificare i vantaggi dell’e-fattura
Buoni e Iva, regole da chiarire
Il trattamento Iva delle carte regalo, dei buoni benzina, dei buoni utilizzati nei piani di welfare aziendale e di tutti i voucher che determinano l’acquisto di beni e servizi è cambiato dal 1° gennaio 2019 e ciò impone a tutti gli operatori che li utilizzano di adeguare i propri sistemi alle nuove regole.
Il mutamento normativo, determinato dal recepimento della direttiva 2016/1065/Ue a opera del Dlgs 141/2018, comporta una fondamentale distinzione tra buoni “monouso” per i quali, già al momento della vendita è noto il bene e servizio, il luogo e le condizioni in cui avverrà il suo riscatto, e buoni “multiuso” per i quali tali elementi non sono noti fino al momento del loro utilizzo.
In estrema sintesi, nel primo caso la tassazione Iva avviene al momento della cessione e negli eventuali successivi passaggi prima del riscatto del bene o servizio; nel secondo caso avviene solo al momento di utilizzo.
Attenzione, però, che per regolamentazione unionale e per successivo recepimento non tutti i buoni acquisto che in teoria sarebbero di per sé inclusi nella nuova disciplina sono informati alle specifiche regole. In particolare, proprio per volontà unionale si considerano esclusi dalla nuova disciplina: i buoni sconto, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli simili, che continuano ad essere disciplinati dai principi generali dell’Iva. Ugualmente, ma per volontà nazionale, sono esclusi: i buoni pasto che restano disciplinati dall’articolo 74, primo comma, lettera d), del Dpr 633/72 e i buoni che danno diritto a ricevere servizi telefonici che restano legati alla determinazione dell’imposta con il regime monofase.
In termini pratici, per gli operatori sorge, anzitutto, il problema dell’individuazione della corretta tipologia di buono in cui uno strumento ricade (monouso, multiuso o escluso). In conseguenza di ciò, derivano problematiche peculiari circa la imponibilità/non imponibilità Iva delle operazioni connesse al buono, la determinazione della base imponibile, il soggetto a cui fatturare le prestazioni, le modalità di regolare i rapporti intercorrenti fra gli attori operanti lungo la catena distributiva ivi compresa la prestazione al dettaglio. Problematiche ancora più peculiari riguardano specifiche categorie di voucher, quali i buoni pasto, i buoni benzina e i voucher legati al welfare aziendale.
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Benedetto Santacroce

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