L’IMPATTO SULL’OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA NORMA CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE FISCALE
Stralcio minicartelle ai raggi X
di Mario Galasso
I comuni dovranno procedere in tempi brevissimi ad uno screening dei loro bilanci per evitare che lo stralcio automatico delle «mini-cartelle» possa pregiudicare gli equilibri di bilancio e generare, stando agli ultimi dati dell’Anci, un buco da 4 miliardi di euro. La ricetta è unica: verificare preliminarmente l’esistenza tra i residui attivi di partite interessate dall’eliminazione automatica ed eventualmente controllare la capienza del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).
Il dl 119/2018 collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019 ha varato lo stralcio automatico delle somme fino a mille euro affidate all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
L’agente della riscossione è tenuto a comunicare agli enti l’elenco delle quote annullate affinché questi possano procedere alle dovute rettifiche contabili nei propri bilanci.
Questa disposizione normativa potrebbe generare degli effetti negativi sui bilanci di quegli enti che sono stati poco attenti nella giusta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Premesso che si tratta di somme inerenti a crediti vetusti di annualità molto lontane, alcuni enti locali potrebbero non aver ricevuto comunicazioni di inesigibilità in merito e quindi aver deciso di continuare a tenerli tra i residui attivi considerandoli ancora riscuotibili. Detto ciò, cerchiamo di capire qual è l’impatto che tale norma avrà sui bilanci dei enti locali.
I comuni che hanno conservato in pancia i residui attivi relativi a partite risalenti agli anni interessati dall’annullamento totale per effetto della pace fiscale, ricevuto l’elenco delle quote annullate dall’Agente della riscossione, dovranno procedere alla riduzione dei residui attivi per l’importo comunicato e alla contestuale riduzione di pari importo del Fcde. Corre l’obbligo di rammentare che in questi anni è stata concessa ai comuni la facoltà di accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità una quota inferiore al 100% dei crediti considerati inesigibili.
Questo significa che il fondo crediti di dubbia esigibilità sarà ridotto di un importo superiore rispetto a quello accantonato.
I comuni dovranno, pertanto, verificare l’esistenza nei propri bilanci di somme affidate all’agente della riscossione risalenti agli anni interessati dal dl 119/2018; cancellare dai residui attivi le somme annullate e contestualmente ridurre il Fcde dello stesso importo; assicurarsi che il fondo crediti rispetti il limite minimo previsto dalla legge; incrementare il fondo se esso dovesse risultare inferiore al 100% dei crediti inesigibili. Ciò mina fortemente l’equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti per garantire il quale questi dovranno incrementare le entrate correnti oppure ridurre le spese correnti.
Ma il vero impatto di questa norma è rappresentato dalla circostanza che sui bilanci degli enti locali, interessati dalla cancellazione dai residui attivi delle somme di cui all’articolo 4 del dl 119/2018, graveranno le spese per le procedure esecutive poste in essere dall’agente della riscossione che provvederà alla richiesta di rimborso, obbligando pertanto i Comuni a prevedere nel prossimo bilancio somme di parte corrente da destinare alla copertura finanziaria di tali spese. Tali somme andranno reperite nei bilanci dei comuni senza possibilità di ristoro a meno che il ministero non intenda farsi carico di ristorare gli enti di tali somme, come è già accaduto in passato per altre partite.
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