INTERPELLO 
Mutuo misto, ok cumulo detrazioni ma nei tempi

di Vincenzo Morena


Mutuo misto, tempi rilevanti per il cumulo dei benefici. Il contribuente che contrae un mutuo c.d. misto, ossia stipulato sia per l’acquisto che per la ristrutturazione della sua abitazione principale potrà usufruire cumulativamente delle detrazioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir (detrazione degli interessi passivi riferita a contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare adibito a dimora abituale) e dell’art. 15, comma 1-ter, del Tuir (detrazione degli interessi passivi relativa a contratti di mutuo stipulati per la costruzione/ristrutturazione dell’unità immobiliare) soltanto se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione e qualora non siano trascorsi più di due anni dall’acquisto dell’immobile stesso. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento n. 38 fornito ieri dall’Agenzia delle entrate. L’Amministrazione finanziaria, che nella giornata di ieri ha pubblicato ben 25 risposte, tra interpelli e istanze di consulenza giuridica, ha, infatti, precisato che: «Se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano».

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