DOPO L’ANNUNCIO DELLO SLITTAMENTO DEL TERMINE, ECCO GLI APPUNTAMENTI CON IL FISCO
Scadenze fiscali da riscrivere
di Fabrizio G. Poggiani
È già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (cosiddetto «esterometro») riferita ai documenti emessi e ricevuti nel mese di gennaio 2019. Dall’annuncio fatto dal sottosegretario all’economia Massimo Bitonci (si veda ItaliaOggi del 14/2/19) si è compreso soltanto che le due comunicazioni Iva in scadenza al prossimo 28 febbraio slittano al 30/04/2019.
Lo slittamento è stato deciso nel corso di un tavolo tecnico dello scorso 13 febbraio.
Resta fermo, al contrario, il termine massimo per l’emissione delle fatture elettroniche, relative alle operazioni del mese di gennaio, individuato nel prossimo 18 febbraio, in relazione al fatto che il 16/02 cade di sabato; termine che coincide con il termine ultimo per l’esecuzione della liquidazione periodica mensile di gennaio, nonché delle liquidazioni periodiche Iva (più note come «Lipe»), di cui all’art. 21-bis del dl 78/2010.
Si ricorda, in effetti, che non si tratta di un termine «a regime», ma soltanto di una possibilità concessa dal comma 1, dell’art. 10, dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, con il quale il legislatore ha disposto che «per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni (…) non si applicano se la fattura è emessa (…) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica».
Inoltre, la comunicazione periodica Iva per il quarto trimestre 2018 non potrà essere differita ulteriormente in relazione ai vincoli comunitari che impongono al nostro Paese di fornire le informazioni di riepilogo delle operazioni riferibili all’anno precedente entro, appunto, il prossimo 28 febbraio.
Di conseguenza, la proroga annunciata, che richiede la conferma mediante un provvedimento ad hoc (dpcm) e non solo a livello interpretativo (comunicato dell’Agenzia delle entrate) riguarda esclusivamente la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2018, di cui all’art. 21, dl 78/2010, nella considerazione che è possibile inviare con detta cadenza anche i dati riferibili, invece, al terzo trimestre 2018 senza applicazione delle sanzioni, per coloro che avevano adottato una tale periodicità di invio dei dati e la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»), concernente i documenti emessi e ricevuti nello scorso mese di gennaio 2018, di cui al comma 3-bis, dell’art. 1, dlgs. 127/2015.
Non è del tutto chiaro, ma plausibile, viste le problematiche emerse nel corso della prima applicazione della fatturazione elettronica, se la scadenza del prossimo 30 aprile riguarderà anche la comunicazione riferita al mese di febbraio, prevista per l’1/4, (stante il fatto che il 31/03 cade di domenica) che potrebbe affiancare quella del mese di marzo, in scadenza, a regime, il 30 aprile.
Non è stata accolta, invece, benché richiesta, l’auspicata proroga al 16/03 del termine delle liquidazioni mensili Iva del mese di gennaio, per evidenti effetti sulle casse erariali, permanendo la scadenza del prossimo 18/02, stante il fatto che il 16/02 cade di sabato.
Sul punto è opportuno evidenziare che anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nella persona del presidente Massimo Miani, ha auspicato una moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, in relazione al pessimo sincronismo tra Sistema di Interscambio (SdI) e programmi gestionali, nonché per le liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018; si parla, in effetti, di «criticità irrisolte», relative al «disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate».
Si aggiunga, infine, che sebbene l’adempimento sia stato reso più semplice e per taluni contribuenti escluso, in particolare per il ciclo passivo, il prossimo 25 febbraio scade anche il termine per la presentazione degli elenchi relativi alle operazioni comunitarie, più noti come modelli Intra (provvedimento 25/10/2017).
Infatti, i contribuenti che hanno effettuato cessioni intracomunitarie in almeno uno dei precedenti quattro trimestri dovranno presentare il modello Intra-1bis, se l’ammontare supera i 50 mila euro, o il modello Intra-1quater in presenza di prestazioni di servizi superiori a 50 mila euro, inserendo i dati statistici soltanto se viene superata la soglia dei 100 mila euro in uno dei detti quattro trimetri, mentre per i modelli Intra-2bis e Intra-2quater è stato eliminato l’obbligo di comunicazione mensile, per la maggior parte dei contribuenti Iva, restando obbligatoria la compilazione, ai soli fini statistici, per i soggetti passivi Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per importi trimestrali pari o superiori a 200 mila euro (acquisti di beni – Intra-2bis) o 100 mila euro (acquisti di servizi – Intra-2quater).
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