l’obbligo
Il decreto legislativo 122/2005 dispone che in sede di stipula di un contratto preliminare avente a oggetto un “edificio da costruire”, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto (che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente) a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore riscuote dall’acquirente prima del contratto definitivo. Per “edificio da costruire” si intende quello per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non sia ancora ultimata e si trovi in uno stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità
fideiussioni e polizze
La fideiussione che il costruttore deve consegnare al promissario acquirente deve essere rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazione. La fideiussione può essere escussa se il costruttore versa in una “situazione di crisi” o se, al momento del contratto definitivo, si rende inadempiente all’obbligo di consegnare la polizza assicurativa decennale a garanzia di eventuali vizi di costruzione dell’edificio. C’è situazione di crisi: a) se l’edificio è oggetto di pignoramento; b) se viene pubblicata una sentenza dichiarativa di fallimento del costruttore; c) se è presentata una domanda di ammissione del costruttore alla procedura di concordato preventivo

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