CASSAZIONE/ ORDINANZA RESPINGE RICORSO DI UN’IMPRESA SU UN’OPERAZIONE COMMERCIALE
Si va sul penale, l’Iva è pesante
di Debora Alberici*
Paga delle sanzioni fiscali particolarmente salate e di certo superiori al minimo edittale chi non versa l’Iva sugli acquisti nell’ambito di un’operazione commerciale con risvolti penali. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 4927 del 20 febbraio 2019, ha respinto, sul punto, il ricorso di una società sanzionata per non aver pagato l’imposta sugli acquisti. La difesa della società si è opposta in sede di legittimità all’applicazione delle sanzioni e alla misura. In particolare, nel motivo più rilevante, il legale ha lamentato che la somma fosse ben superiore al minimo edittale. La tesi non ha fatto breccia presso i Supremi giudici che hanno invece respinto il gravame. Ad avviso del Collegio di legittimità, l’articolo 7 del dlgs. 472 del 1997 (pur non contemplando espressamente le inchieste penali fra i presupposti delle sanzioni più alte rispetto al minimo) va interpretato nel senso che nella scelta tra i due corni della sanzione edittale – deve farsi complessivamente riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell’opera successivamente svolta dall’agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dell’agente e delle sue delle sue condizioni economico-sociali. Con particolare riferimento al criterio gravità della violazione, che qui maggiormente interessa, la norma precisa che essa può essere desunta anche dalla condotta dell’agente. Insomma, il suddetto indice testuale specificato dalla norma (condotta dell’agente) viene individuato come parametro cui commisurare la gravità della violazioni che però può essere desunta anche da altro, come dimostrato dalla congiunzione utilizzata dal legislatore. La Cassazione ricorda infatti che l’articolo 7 stabilisce che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché della sua personalità e alle condizioni economiche e sociali». Ma non è tutto. Il Collegio di legittimità ha accolto un solo motivo di ricorso presentato dalla società in relazione al fatto che anche in caso di violazioni sulle norme Iva dev’essere applicata la legge più favorevole.

