Cedolare secca esclusa
dai contratti con canone variabile
La cedolare secca non è applicabile ai contratti con canone variabile nel corso della locazione. Questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tornata di attualità grazie all’ampliamento della tassa piatta anche per i locali commerciali C1, che di fatto vincola i locatori interessati all’applicazione della cedolare a sottoscrivere contratti di affitto con canoni costanti per tutta la durata della locazione senza dunque la possibilità di variazioni in aumento (o in diminuzione). L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate deriva dal comma 1 dell’articolo 3 del dl 23/2011 secondo cui «nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente». La posizione dell’Agenzia è comprensibile e tende ad evitare che si aggiri la volontà del legislatore di impedire gli aggiornamento Istat ex articolo 24 della legge 392/1978 (legge sull’equo canone) tramite applicazione appunto di canoni variabili in aumento a compensazione proprio dell’eventuale impossibilità di adeguamento degli stessi agli indici dei prezzi al consumo. La scelta di escludere i contratti con canone variabile non risulta tra l’altro chiaramente esplicitata nella circolare dell’agenzia delle entrate 26/11 con i primi chiarimenti sulla cedolare secca dove si fa riferimento praticamente sempre ad aggiornamenti ex lege e non derivanti da «accordo tra le parti» ed infatti al punto 2.3 della circolare 26/E/2011 viene indicato che «il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I)» e poco dopo al punto 8.3 «per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione».
Giuliano Mandolesi

