CASSAZIONE: È ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE CHE CONIUGE E FIGLI VIVONO NELLA CASA
L’agevolazione Imu è familiare
di Debora Alberici
Ai fini dell’agevolazione Imu l’abitazione principale non è quella acquistata nel luogo dove si lavora ma è la dimora abituale di tutta la famiglia. È onere del contribuente dimostrare che anche coniuge e figli vivono nella casa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 6634 del 7 marzo 2019, ha respinto il ricorso del proprietario. All’uomo era stato notificato un accertamento della maggiore imposta. Lui si era difeso sostenendo che l’immobile era situato nel Comune presso il quale era collocata la sua sede di lavoro. Ma per l’ente locale la circostanza era del tutto irrilevante dal momento che dai documenti era risultato che la moglie e i figli vivessero altrove. La tesi dell’amministrazione è risultata vincente in sede di merito e in sede di legittimità. I Supremi giudici hanno motivato la decisione ricordando che in tema di Imu «ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del dlgs n. 504 del 1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo». In altre parole, l’invocata detrazione di cui all’art. 8, comma 2, dlgs 504 del 1992, il quale, come noto, dispone che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dall’art. 1 comma 173, legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007). Secondo la nuova disposizione, infatti, per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella residenza anagrafica che si limita a introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale.

