VADEMECUM PER LA LIQUIDAZIONE
Detrazione Iva
a maglie larghe
di Fabrizio G. Poggiani
I contribuenti trimestrali, alla stessa stregua di quelli mensili, potranno includere, nella prossima liquidazione Iva periodica (primo trimestre), l’Iva relativa alle fatture di acquisto riferibili alle operazioni intercorse tra il 1° gennaio scorso e il 31 marzo prossimo, ma ricevute e annotate entro il termine di liquidazione (15/5/2019).
Dopo le modifiche (con la conferma) dei contenuti dell’art. 1 del dpr 100/1998, mai abrogato, è possibile tenere conto, nelle liquidazioni periodiche Iva, del tributo esposto nelle fatture di acquisto di periodo ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.
Per esempio, è chiaro che risulta possibile tenere conto dell’Iva concernente un’operazione realizzata e fatturata nel mese di febbraio, sebbene il documento sia pervenuto e annotato entro il 15 marzo; questo per effetto di un principio di «competenza» del tributo, in ordine a quanto stabilito dal comma 1, dell’art. 19 del dpr 633/1972.
In effetti, è stabilito che il diritto alla detrazione Iva sorge «nel momento in cui l’imposta diviene esigibile» con la conseguenza che, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto Iva, l’esigibilità si concretizza alla data in cui l’operazione si considera eseguita ai fini Iva, tenendo conto che il termine ultimo per esercitare il detto diritto è quello relativo al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Si aggiunga, inoltre, che la detrazione dell’Iva resta condizionata, oltre che alla naturale esistenza dell’operazione tra le parti, all’annotazione della fattura nei registri Iva; quindi, nel rispetto dei due requisiti di effettuazione (sostanza) e del possesso della fattura (forma), il diritto alla detrazione sorge dal momento in cui il committente o cessionario entra in possesso della fattura e procede con la necessaria annotazione.
Come anticipato, il comma 1, dell’art. 1 del dpr 100/1998 è stato modificato dal dl 119/2019 (a decorrere dal 24/10/2018) con la conseguenza che è possibile, attualmente, detrarre l’Iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di esecuzione; unica eccezione, non condivisibile, resta quella delle fatture a cavallo del periodo d’imposta per le quali l’Iva è detraibile nell’anno di ricevimento; si tratta, in particolare, delle fatture emesse il 30/12/2019 che saranno consegnate ai committenti e/o ai cessionari nei primi giorni del 2020.
Le indicazioni sono state fornite anche nel corso del convegno organizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti il 15 gennaio scorso, durante il quale l’Agenzia delle entrate ha precisato, innanzitutto, che il diritto alla detrazione Iva parte dalla data in cui il documento entra nell’effettiva disponibilità del contribuente, ovvero dalla data di trasmissione e/o ricezione e che, pertanto, nel caso di fattura del 2018 ricevuta nel 2019, l’imposta è diventata detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (in scadenza il 16/2/2019) per i mensili, aggiungendo, inoltre, il 16/5 per i trimestrali. Non solo. L’Agenzia delle entrate, rispondendo a uno specifico quesito, nell’ambito dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata ha confermato le indicazioni dell’istante, affermando la coerenza della proposta; nel quesito, infatti, veniva richiesto se era corretto interpretare il novellato art. 1 del dpr 100/1998 nel senso che «i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto, per quanto enunciato in precedenza) a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo».
Pertanto, appare fin troppo chiaro (e ovvio) che anche i contribuenti trimestrali posso fruire della medesima modalità di detrazione dell’Iva prevista per i mensili, nella considerazione che gli stessi potranno detrarre il tributo relativo agli acquisti eseguiti nel corso del trimestre considerato entro il giorno precedente al termine della liquidazione periodica, posta la sussistenza dell’operazione, il ricevimento della fattura e l’annotazione in detti termini della stessa.
Concludendo, quindi, il contribuente che liquida il tributo trimestralmente, per un acquisto eseguito nel mese di marzo, con relativa fattura emessa il 28 marzo prossimo ma pervenuta il 2 aprile, potrà legittimamente annotare la detta fattura entro il prossimo 15 maggio, scomputando l’Iva esposta nella liquidazione relativa al primo trimestre 2019, da versare il 16 maggio successivo.
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