Dalla rinuncia all’eredità effetti fiscali immediati

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

La rinuncia all’eredità consente di annullare gli accertamenti notificati agli eredi in dipendenza di un debito tributario del de cuius; e questo anche se la normativa consente, a determinate condizioni, di revocare la rinuncia all’eredità. Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria provinciale di Roma nella sentenza n.724/2019 depositata in segreteria il 21 gennaio scorso. La vertenza tratta di un ricorso presentato avverso un accertamento per una plusvalenza derivante da un atto stipulato da un contribuente deceduto; la pretesa erariale era stata notificata alle ricorrenti quali eredi di questo contribuente. Impugnando l’atto, le stesse ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’accertamento per aver rinunciato all’eredità del de cuius con atto notarile. Costituendosi in giudizio, le Entrate di Roma 1 chiedevano la conferma dell’accertamento. Secondo l’agenzia erariale, la rinuncia all’eredità sarebbe revocabile, ex articolo 525 codice civile, fino alla scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità e, pertanto, nelle more, l’accertamento sarebbe legittimo. L’articolo 525 del codice civile dispone testualmente che «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità». La revoca, quindi, può avvenire, ed è possibile, in presenza di due fondamentali presupposti i) deve essere fatta entro dieci anni dall’apertura della successione ii) l’eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati; inoltre la revoca non deve comportare alcun pregiudizio per le ragioni acquisite da terzi. La Commissione tributaria provinciale di Roma, in considerazione della documentata rinuncia all’eredità, ha accolto il ricorso e annullato l’accertamento. «E’ vero», osserva il collegio provinciale, «che l’articolo 525 cc prevede la revocabilità della rinuncia all’eredità, ma ciò non significa che la rinuncia, quando effettuata, non produca immediatamente i suoi effetti». Secondo il collegio, nel caso di revoca della rinuncia, l’erario, come ogni altro creditore, potrà richiedere all’erede di rispondere dei debiti ereditari, ma sino a quando la rinuncia produce i suoi effetti, il rinunciante non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius.


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