ACCERTAMENTI/ CHIARIMENTI CONTENUTI IN DUE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Doppia chance ai contribuenti

di Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi


In sede di accertamento sui maggiori imponibili il contribuente potrà richiedere l’utilizzo di perdite pregresse se utilizzate, in origine, al di sotto del limite massimo previsto dalla legge nonché le eccedenze Ace ed il credito di imposta per imposte pagate all’estero. Sono queste, in sintesi, le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nelle circolari (n. 4/2019 sulle attività di accertamento e n. 5/2019 sull’Ace) diramate ieri è finalizzate a chiarire alcuni aspetti legati alla attività di controllo posta in essere da parte dell’amministrazione finanziaria. La prima circolare si occupa della situazione nella quale il contribuente, in sede di dichiarazione, abbia utilizzato perdite pregresse sotto il limite dell’ottanta per cento previsto dalla norma al fine di far valere crediti e ritenute. L’agenzia afferma che in sede di accertamento, a valere sui maggiori imponibili la situazione viene ripristinata e, dunque, fermo restando il limite previsto dall’articolo 84 del Tuir ai fini della scomputabilità della perdita, di fatto il riconoscimento può avvenire. Naturalmente il principio è valido anche laddove possano operare le disposizioni che consentono l’abbattimento integrale del reddito come nelle ipotesi in cui le perdite siano riferite ai primi tre periodi di imposta. Analoga soluzione, di fatto, viene adottata nel caso in cui la componente non fatta valere originariamente sia quella afferente il credito di imposta per imposte pagate all’estero secondo quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir. In questo caso, l’agenzia delle entrate afferma che ai fini del predetto riconoscimento servirà comunque una attività preliminare che consenta di dimostrare il diritto alla fruizione del. Reddito in questione. Posto che le disposizioni di legge disciplinano l’ipotesi di rideterminazione del reddito prodotto all’estero ma non quello del maggior reddito italiano con conseguente maggiore imposta. La fase che viene individuata come verifica del presupposto per il ripristino della situazione che si sarebbe determinata nel caso in cui l’imponibile fosse stato originariamente dichiarato nel suo importo poi accertato è quella di accertamento con adesione di cui al dlgs n. 218 del 1997. Anche in questo caso, dunque, il principio è quello del ripristino della situazione che si sarebbe dovuta verificare in origine. 


Di fatto, analoga situazione viene analizzata in relazione alle eccedenze Ace che il contribuente ha a disposizione attraverso la seconda circolare diramata ieri. In primo luogo, l’agenzia delle entrate osserva che, pur potendo formularsi una analogia con quanto previsto ai fini dell’utilizzo delle perdite, devono comunque essere valorizzate le peculiarità della fattispecie relativa alle eccedenze Ace. Questo considerando che, a sistema, il contribuente deve considerare prioritariamente le perdite e solo successivamente le eccedenze in questione. Sulla base di quanto evidenziato, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta,. In primo luogo viene precisato che il maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con il rendimento nozionale Ace. Quindi, viene ritenuto che l’eccedenza riportabile di Ace, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente. Laddove vi siano delle perdite, in sede di accertamento lo scomputo della eccedenza Ace potrà avvenire solo per la parte del maggior imponibile che eccede le perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 ed 84 del Tuir.


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