Stralcio cartelle, bilanci al buio

di Matteo Barbero


Rendiconti al buio per gli enti locali interessati dallo stralcio delle mini cartelle. Al momento, infatti, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale sui carichi interessati dal colpo di spugna, il che lascia gli uffici finanziari nel dubbio se cancellare i residui attivi o conservarli (ovviamente sterilizzandoli con il fondo crediti dubbia esigibilità). A monte della questione si trova l’art. 4 del dl 119/2018 (cd. decreto fiscale), che ha disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Si è trattato di una misura fortemente contrastata dall’Anci, che aveva proposto un emendamento per prevederne l’applicazione solo facoltativa da parte dei comuni, ma il correttivo purtroppo non è stato accolto. Ora i nodi stanno venendo al pettine: in sede di riaccertamento dei residui e quindi di rendiconto relativo dal 2018 (da approvare entro il prossimo 30 aprile), i crediti in questione devono essere cancellati in quanto non (più) supportati da un titolo giuridico. Ma, come detto, molte amministrazioni sono in difficoltà a individuare con precisione le cartelle interessate dallo stralcio e hanno sollecitato un intervento da parte dell’ex Equitalia (oggi Agenzia delle entrate Riscossioni), che però non è finora arrivato. In tale contesto, molti enti si sono orientati per mantenere lo status quo: è una scelta comprensibile, anche se certamente non corretta alla luce dei nuovi principi contabili introdottoti dal dlgs 118/2011. Anche perché non sempre tali somme sono state correttamente compensate da un fcde di pari importo, che a questo punto dovrebbe per forza essere adeguato al rialzo. In materia, occorre anche richiamare l’art. 11-bis, comma 6, del dl 135/2018, che ha autorizzato le amministrazioni a ripartire l’eventuale disavanzo derivante dallo stralcio in un numero massimo di cinque annualità, a quote costanti. Tale previsione consente di assorbire in modo più sostenibile gli eventuali «buchi» che potrebbero emergere dall’abolizione dei crediti esattoriali di minor importo, i quali, come è noto, sono in prevalenza di spettanza comunale. Essa non contiene riferimenti temporali, per cui si ritiene che non debba essere utilizzata necessariamente in sede di consuntivo 2018. Tuttavia, sarebbe auspicabile far emergere il problema il prima possibile. L’importo del disavanzo oggetto del ripiano in questione non potrà, comunque, essere superiore ai residui attivi stralciati al netto degli accantonamenti a titolo fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.


Sullo sfondo, rimane la proposta di concedere la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui, così da permettere, oltre alla diluizione in un più lungo arco temporale degli squilibri da dl fiscale, la verifica di eventuali omissioni ed errori nella valutazione dei residui e assicurare alla riforma della contabilità la più ampia attuazione. Ma tale strada è oggi più impervia alla luce della recente sentenza n. 18/2019 della Consulta.

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