La tenuta della contabilità non è attività esclusiva

La tenuta delle scritture contabili dell’impresa, nonché la redazione dei modelli Iva, la dichiarazione dei redditi e i conteggi ai fini Irap non sono attività esclusive dei commercialisti o di soggetti provvisti di specifica abilitazione. A ribadire il concetto è la Corte di cassazione con la sentenza n. 8683/2019 pubblicata ieri. La Corte ha ribaltato il verdetto di appello, escludendo la possibilità che le suddette attività possano rientrare tra quelle esclusive degli iscritti al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Secondo la Corte: «L’esecuzione di una prestazione professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto». Questo se l’attività in questione rientra tra quelle riservate, perché «al di fuori di tali attività vige il principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione». La Corte ha, sulla base di precedenti sentenze delle varie sezioni, elencato un gruppo di attività non esclusive; «alla luce dei richiamati precedenti, le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini Irap o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione delle domande presso la Camera di commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione».

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