La sanatoria delle liti pendenti non tollera l’errore nel calcolo
Non è previsto l’aiuto degli uffici per determinare gli importi per i contribuenti
Per la definizione dei Pvc è invece stabilito che gli uffici forniscano assistenza
Per la quantificazione dell’esatta somma dovuta ai fini della definizione delle liti, non vi è una specifica assistenza da parte degli uffici dell’agenzia delle Entrate.
La circolare 6 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) non fa infatti alcun cenno alla possibilità che gli uffici assistano in qualche modo gli interessati nel calcolo degli importi e in tal senso vari uffici legali si sono già espressi rispetto a specifiche richieste dei contribuenti.
La questione è particolarmente delicata ove soltanto si consideri che:
a) nella normativa di riferimento non è previsto l’errore scusabile;
b) per la definizione dei Pvc, l’Agenzia (punto 7.1 provvedimento) ha, invece, espressamente previsto che «gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione».
L’errore scusabile
L’attuale normativa sulla definizione delle liti, rispetto a quella del 2002 e del 2011, non ha previsto il principio dell’errore scusabile, in base alla quale «in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio» (articolo 16 comma 9, legge 289/02).
Secondo la circolare 48/E/11 deve intendersi scusabile l’errore nelle ipotesi in cui «il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti». La recente circolare n. 6 (punto 10), si limita, invece, a ricordare agli uffici, a proposito dell’attività da svolgere a fini del diniego della definizione, che le verifiche riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità e perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l’altro, al corretto ammontare degli importi versati.
Se certamente non si può introdurre con circolare ciò che la legge ha escluso, era almeno auspicabile una direttiva agli uffici, cosi come previsto per la definizione dei Pvc, sull’assistenza ai contribuenti interessati alla definizione, onde evitare che vengano negate definizioni per involontari errori di calcolo
Si pensi alle ipotesi in cui il contribuente abbia già corrisposto delle somme in pendenza di giudizio (magari rateizzando) che possono ora essere scomputate al netto dell’aggio della riscossione, delle spese di notifica e così via, da quanto dovuto per la definizione. Nella maggior parte dei casi non è semplice individuare con l’estratto di ruolo quanto sia stato già effettivamente versato a titolo di aggio (che non andrebbe considerato per la definizione).
E ancora, nei casi di accoglimento parziale del ricorso o dell’appello, vi sono sentenze che fanno riferimento all’abbattimento di somme imponibili e non di imposta, con la conseguenza che, in caso di persone fisiche, occorre determinare l’Irpef dovuta per effetto del giudizio intermedio. Analoga problematica si presenta allorchè l’ufficio ha annullato parzialmente gli atti oggetto di lite, non con provvedimento ad hoc di autotutela, ma in occasione della costituzione in giudizio o in appello, facendo riferimento all’abbandono parziale della pretesa in termini di imponibile e non di imposta.
Vi è quindi da sperare che a livello centrale l’Agenzia impartisca le opportune direttive agli uffici affinchè sia fornita assistenza agli interessati, onde evitare che un istituto sorto (almeno sulla carta) per deflazionare il contenzioso finisca per incrementarlo atteso che per errori simili il contribuente verosimilmente impugnerà il diniego innanzi al giudice competente.
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Antonio Iorio

