Ai fini della definizione conta la natura sostanziale dell’atto
I dubbi su alcuni atti che contestano l’indebita compensazione
Per la definizione dei crediti indebitamente compensati e delle relative sanzioni sussistono ancora dubbi.
L’indebito utilizzo di un credito è normalmente contestato con la notifica di un provvedimento denominato «atto di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati», con richiesta di imposta, interessi e sanzioni calcolate al 30% in analogia a quanto previsto per gli omessi versamenti (articolo13 Dlgs 471/97).
Talvolta, quando il credito è esistente, il provvedimento emesso, seppur con il medesimo nome, si limita a pretendere solo interessi e sanzioni. La norma sulla definizione delle liti pendenti prevede che vi rientrino solo gli “atti impositivi”.
La circolare 6/2019 ha confermato che l’atto di recupero del credito indebitamente compensato è a tutti gli effetti un atto impositivo e pertanto definibile. Sono così esclusi i provvedimenti di mera liquidazione o riscossione dell’imposta come gli esiti dei controlli automatizzati o formali.
Peraltro, nel documento di prassi, l’Agenzia ha precisato che in analogia a tale esclusione, non sono agevolabili le liti sulle sole sanzioni per omesso o ritardato versamento irrogate ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 471/97. Da tali precisazioni sorgono alcune perplessità. Non di rado le indebite compensazioni emergono anche in esito al controllo automatizzato. Si pensi a un credito utilizzato due volte o oltre i limiti previsti o in caso di omessa presentazione della dichiarazione dell’anno precedente. Tali violazioni potrebbero essere contestate sia con l’atto di recupero del credito sia con l’avviso bonario e/o la cartella di pagamento.
In ogni caso poi, questi errori, fino al periodo di imposta 2015, non avevano una disciplina sanzionatoria specifica e venivano sanzionati al pari di omessi versamenti.
Nell’ipotesi in cui il contribuente avesse impugnato una cartella conseguente a un avviso bonario per una simile contestazione, occorre comprendere se sia una lite definibile o meno.
Nella circolare 6/19, l’Agenzia in riferimento ai ruoli precisa che se il provvedimento si differenzia dell’atto di mera riscossione perché scaturisce da una rettifica della dichiarazione presentata, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo e pertanto è definibile.
Peraltro, sebbene in riferimento all’imposta di registro, nel documento di prassi è precisato che ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, che prescinde dal “nomen iuris” utilizzato.
Applicando quindi tali considerazioni nella specie, dovrebbe concludersi che anche la lite avverso la cartella da controllo automatizzato per un’indebita compensazione, dovrebbe essere definibile, poiché a prescindere dal nome (cartella di pagamento/ruolo), il provvedimento equivale nella sostanza a un atto di recupero del credito indebitamente compensato.
Analoghe perplessità sulle sanzioni che normalmente sono irrogate per “omesso versamento”. Sebbene la circolare escluda categoricamente la possibilità di adesione per simili sanzioni, è verosimile che se sono riferite a un’indebita compensazione dovrebbero essere definibili peraltro a costo zero nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata corrisposta.
Attesa però la diffusione di tali liti, sarebbe auspicabile un chiarimento puntuale sulla questione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Laura Ambrosi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post