Bonus su fabbricati
in costruzione
Il passaggio di residenza presso l’immobile oggetto di acquisto con agevolazioni prima casa che sia provato e avvenuto entro il triennio dall’atto, dimostrando di per sé l’abitabilità dello stesso e l’ultimazione della costruzione, è da ritenersi requisito utile a conservare l’applicabilità della normativa di favore. È quanto ha sostenuto la Ctp di Latina con la sentenza n. 155/06/2019 (presidente Ferrara Costantino, relatore Portaro Antonino). La commissione è stata chiamata a vagliare la legittimità di un avviso di liquidazione di imposta di registro e annesse sanzioni con la notifica del quale l’ufficio delle entrate aveva disconosciuto le agevolazioni prima casa a un contribuente che, omettendo di comunicare l’ultimazione dei lavori sull’immobile, non aveva permesso all’amministrazione di accertarsi dei requisiti per riconoscere l’agevolazione prima casa né di verificare che, già dall’atto di acquisto, la finalità del contribuente fosse quella di adibire l’immobile, non di lusso, ad abitazione principale. Quest’ultimo deduceva, invece, che l’immobile acquistato, di uso abitativo, fosse in corso di costruzione, con lavori da ultimare entro i tre anni dalla registrazione dell’atto, avendo egli tuttavia la residenza nello stesso sin dal dicembre 2015. Tale certificata circostanza, rappresentava la parte, dimostrava come l’immobile fosse ultimato e idoneo a uso di abitazione già prima del decorso dei 3 anni dall’atto. Rifacendosi agli approdi della Corte di cassazione in materia di agevolazioni prima casa, la Ctp appurava che le stesse non fossero da escludersi, ai sensi della normativa di cui all’art. 1, comma 6 del dl 168/1982, per le abitazioni in corso di costruzione, dal momento che la norma fa riferimento ai «fabbricati» in generale. Dopo aver passato in rassegna le varie tipologie di agevolazioni riferibili all’acquisto di una prima casa, quali l’esenzione Iva, la commissione si è premurata di stabilirne i requisiti di accesso. Questi attengono alle caratteristiche dell’immobile, non «di lusso», alla espressa volontà del trasferimento di residenza entro i 18 mesi dall’acquisto e all’assenza di titolarità, dichiarata dal contribuente, nemmeno in comunione, di altri diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione nel medesimo comune o che abbia altro immobile allo stesso scopo adibito per cui abbia già usufruito dell’agevolazione suddetta. La Commissione evidenziava che il ricorrente aveva la residenza nell’immobile sin dal 2015, come da certificato storico prodotto, tale circostanza dimostrando che l’immobile a fine abitativo fosse ultimato e abitabile anche prima del decorso del triennio previsto dalla normativa.
Nicola Fuoco
(…)Il ricorrente eccepisce: 1) Trattasi di acquisto di immobile in corso di costruzione da ultimare entro i tre anni dalla registrazione dell’atto e che sia di uso abitativo per usufruire dell’agevolazione prima casa. L’Ufficio si è limitato alla sola interrogazione al sistema catastale. 2) Il ricorrente ha la residenza nell’immobile sin dal 18/12/2015; tale circostanza dimostra, in quanto certificato dal comune, che l’immobile fosse ultimato e idoneo all’uso abitativo in data antecedente il decorso dei prescritti tre anni, dimostrato anche da contratti di utenza per energia elettrica e acqua.
L’Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni rileva: L’omessa comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del ricorrente non ha consentito all’Amministrazione di accertare in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici prima casa e la finalità dell’atto di acquisto di destinare l’immobile a propria abitazione «non di lusso». (…)
La Giurisprudenza (Cassazione 10 settembre 2004 n. 18300 e Cassazione 29 aprile 2009 n. 10011), con riferimento alla previgente normativa sulla prima casa (articolo 1, comma 6 del dl 168/1982), ha più volte chiarito che l’agevolazione deve ritenersi applicabile anche alle abitazioni in corso di costruzione, in quanto la disposizione legislativa faceva riferimento a «fabbricati».
Al ricorrere di dati requisiti, l’acquisto di un immobile da adibire a prima casa è soggetto ad agevolazioni fiscali (…).
Per accedere all’agevolazione occorre rispettare dei requisiti particolari attinenti alle caratteristiche dell’immobile, il tempo massimo entro il quale spostare la residenza nel comune dove si acquista l’immobile e la pregressa situazione patrimoniale dell’acquirente. In parole povere, l’immobile non deve essere di lusso; l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di voler trasferire la propria residenza, nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’atto di acquisto; e, dulcis in fundo l’acquirente dovrà dichiarare (sempre nell’atto di acquisto), di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nello stesso comune dove si trova l’immobile che si appresta ad acquistare e di non essere titolare (neppure per quote o in comunione), su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione di altra abitazione acquistata fruendo del beneficio prima casa.
La Commissione, nel caso di specie, ritiene di accogliere il ricorso, tenuto conto che il ricorrente ha la residenza nell’immobile sin dal 18-12-2015, certificata dal Comune; tale circostanza dimostra, che l’immobile fosse ultimato e idoneo all’uso abitativo in data antecedente il decorso dei prescritti tre anni.(…)
P.Q.M. Accoglie il ricorso. Spese compensate.

