Per omissione scattano sanzioni e interessi

Le segreterie delle commissioni hanno il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso o di altro atto processuale, infatti, le segreterie sono tenute a notificare al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. Il debitore per provare l’avvenuto pagamento, effettuato con il modello F23, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro dieci giorni. Trattandosi di un pagamento in seguito all’emanazione dell’invito da parte dell’ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. 


Solo nel caso in cui il contributo non venga versato o sia insufficiente, oltre agli interessi, al debitore va irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del quantum dovuto. L’invito al pagamento deve essere notificato presso il domicilio eletto, anche a mezzo del servizio postale nelle forme previste dalla legge 890/1982. Non è esclusa la notifica anche tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

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