Spese tributarie senza esclusi

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di Sergio Trovato


Tutti i soggetti del processo tributario sono tenuti a pagare il contributo unificato, anche le onlus. Non esistono esenzioni di natura soggettiva neppure per gli enti non commerciali, che non avrebbero alcuna giustificazione, ma solo agevolazioni riguardanti l’oggetto del giudizio, in cui la posta in palio sia quella di garantire la solidarietà sociale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6434 del 6 marzo 2019. 


Onlus ed enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento del contributo unificato. L’esenzione dal contributo non può mai essere giustificata dalle qualità del soggetto. Per i giudici di legittimità, assume rilevanza il «criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale». Dunque, un’eventuale esenzione dal contributo unificato, in ragione della sola qualità del soggetto che agisce in giudizio, «risulterebbe distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l’individuazione dell’oggetto dei giudizi». Nella pronuncia viene richiamata la sentenza 91/2015 della Corte costituzionale.


Soggetti obbligati e regole. Tutti coloro che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie sono tenuti a pagare il contributo unificato. Non esistono cause di esonero. Non sono previste esenzioni di natura soggettiva neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione e via dicendo. Come ha già avuto modo di chiarire la direzione giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze (direttiva 2/2012), la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione.


In caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore nella determinazione del contributo, la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero della somma dovuta. Spetta al ricorrente indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l’importo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall’amministrazione finanziaria con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L’articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 prevede che nei giudizi tributari il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l’omesso adempimento.


I rimedi. Sempre la direttiva ministeriale 2/2012, però, ha chiarito che è possibile rimediare tempestivamente in caso di omessa indicazione del valore. La sanzione, infatti, non va applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito, anche se l’impugnazione viene proposta a mezzo posta. Al riguardo, la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con la sentenza 302/2012, ha sostenuto che il contribuente non può essere sanzionato se non specifica nel ricorso il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la controversia. La norma di legge, secondo i giudici tributari, non richiede l’indicazione esatta del «quantum» contestato, perché la sua ratio è di consentire alle segreterie delle commissioni tributarie di verificare l’importo pagato dal ricorrente. La stessa commissione (sentenza 239/2012) ha stabilito che non può essere irrogata la sanzione di 1.500 euro, se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore lo abbia indicato nella nota di iscrizione a ruolo della controversia o in altri atti regolarmente sottoscritti. Quindi, è valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo. 


I ricorsi cumulativi. Va ricordato che impugnare più avvisi di accertamento con un unico ricorso non fa risparmiare. Il ricorso cumulativo non esonera dal pagamento del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato. In effetti, va calcolato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge, e non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni. Gli atti tributari sono autonomamente impugnabili e se il contribuente presenta un unico ricorso per contestare più atti, il contributo deve essere determinato in base al loro singolo valore.


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