Riscaldamento, prova per l’Imu

di Sergio Trovato


I costi non esigui sostenuti dal contribuente per energia, riscaldamento, e più in generale per le utenze, costituiscono prova rilevante per dimostrare la residenza abituale nell’immobile, al fine di fruire dell’esenzione Ici e Imu sull’abitazione principale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 4584 del 15 febbraio 2019. Per i giudici di piazza Cavour, il «consumo non esiguo di importi per utenze» può essere preso a base dalle amministrazioni comunali per riconoscere l’esenzione per la prima casa, in quanto «costituisce elemento rilevante al fine della prova della residenza abituale nell’immobile». Se i consumi elettrici, per il riscaldamento o dell’acqua sono bassi, il comune può disconoscere l’agevolazione Ici per l’abitazione principale. Lo stesso criterio è applicabile all’Imu. Pertanto, la presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi se ritenuti modesti. È un dato che serve a contestare la presenza abituale del contribuente nell’immobile. Del resto, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria. Va ricordato che altro elemento importante, per fruire del beneficio fiscale, è la classificazione catastale. Sempre la Cassazione (ordinanza 8017/2017), infatti, ha chiarito che per ottenere l’agevolazione conta anche la categoria catastale. Non spetta l’esenzione se l’immobile è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria, è onere del contribuente modificare il classamento. Sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze. Tuttavia, la Ctr di Milano (sentenza 3376/2018) ha precisato che non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. 


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