Definizione Pvc non per tutti
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Abuso del diritto ed elusione fuori dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Questo uno degli elementi di maggior rilievo contenuto nella circolare n. 7/E dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2019, con cui vengono forniti alcuni chiarimenti circa tale definizione agevolata. Tra i provvedimenti di definizione agevolata che rientrano nel novero della c.d. pace fiscale, particolare attenzione merita l’istituto contenuto nell’art.1 del dl 119/2018, riguardante la chiusura dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2019. La misura consente (a chi aderisce) di beneficiare del risparmio di sanzioni e interessi per la definizione del contenuto integrale dei pvc con riferimento a ogni singolo periodo d’imposta. A questo riguardo il documento interpretativo diffuso ieri, rammenta che in caso di più violazioni sostanziali contenute in un pvc per una pluralità di periodi d’imposta, vi è la possibilità di definire tutte le violazioni solo con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Viene altresì ribadito come la ratio del provvedimento consista nella volontà (da parte del Legislatore) di comprimere i tempi di definizione del processo verbale per un’attività che non risulta essere ancora confluita in un atto impositivo. Conseguentemente, tale meccanismo ha forti affinità con la disciplina del ravvedimento operoso, soprattutto in relazione al fatto che entrambi i procedimenti possono essere utilizzati in presenza di violazioni constatate (per quanto attiene il ravvedimento operoso in presenza di pvc, trova applicazione una parziale riduzione delle sanzioni, che restano dovute in misura pari a 1/5). Tuttavia, la disposizione di cui all’art. 1 del dl 119/2018 si discosta dal ravvedimento, in quanto non consente l’utilizzazione di eventuali crediti in compensazione secondo quanto previsto dall’art. 17 del dlgs 241/97 né la possibilità di usufruire delle perdite fiscali riportabili, ma ammette la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di venti rate. Un paragrafo concerne le violazioni definibili che sono da individuarsi in quelli aventi carattere sostanziale secondo quanto previsto dall’art. 17 co. 1 del dlgs 472/97: si deve cioè trattare di violazioni incidenti sulla determinazione della base imponibile, sul versamento del tributo e che determinano sanzioni irrogabili. Un discorso ad hoc merita la disciplina dell’abuso di diritto e dell’elusione che, ancorché siano contenuti in rilievi dei Pvc notificati entro il 24/10/2018 non risultano definibili in quanto il processo verbale di constatazione, ad avviso dell’Agenzia delle entrate non contiene ancora una determinazione univoca degli importi: la quantificazione degli importi derivanti dalla contestazione delle violazioni di cui sopra, è demandata all’ufficio che emetterà l’atto impositivo, dopo aver però esperito il contraddittorio con il contribuente, la cui mancanza comporta la nullità del successivo avviso di accertamento.

