Pvc, l’accertamento successivo riduce il conto della sanatoria
La circolare 7/E: definizione senza considerare i rilievi non accolti nell’avviso
Regolarizzabili le violazioni per periodi non decaduti con il raddoppio dei termini
Sono regolarizzabili anche le violazioni relative a periodi d’imposta non decaduti per effetto del raddoppio dei termini da reato tributario. Se il successivo accertamento non ha condiviso un rilievo del Pvc, la regolarizzazione può avvenire senza considerare tale contestazione. Sono alcune delle indicazioni della circolare 7/E/2019 di ieri.

I periodi d’imposta

La norma fa riferimento alla regolarizzazione di violazioni relative a periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (articolo 43 del Dpr 600/1973) e dell’Iva (articolo 57 del Dpr 633/1972). Occorre poi considerare il raddoppio dei termini in caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12 del Dl 78/2009).

Il mancato espresso riferimento al raddoppio dei termini in presenza di reato tributario aveva fatto sorgere dubbi sull’estensione a questi anni della definizione del Pvc.

La circolare – condivisibilmente, a parere di chi scrive – include anche tali periodi imposta con esclusione delle violazioni Irap per le quali di recente l’agenzia, uniformandosi all’ orientamento della Suprema Corte ha recentemente abbandonato le liti ritenendo non operante per tale tributo i termini decadenziali più lunghi.

Così se un Pvc contiene una violazione Irap per un periodo di imposta «raddoppiato», il contribuente può regolarizzare l’intero anno escludendo la violazione Irap.

Annullamento successivo

Un’altra questione molto dibattuta riguardava la possibilità di regolarizzare il Pvc senza considerare i rilievi successivamente annullati dall’ufficio. Il dubbio si era posto principalmente perché il provvedimento del 23 gennaio 2019 rilevava che gli effetti della definizione prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018.

La circolare ora chiarisce che quando l’ufficio ha avviato successivamente al 24 ottobre l’ordinaria attività accertativa basata sulle risultanze dell’attività istruttoria esterna, è consentito al contribuente di emendare con la definizione eventuali errori che l’ufficio ha già provveduto a rettificare. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l’attivazione spontanea del contribuente, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall’ufficio. Così se l’ufficio ha emesso, dopo il 24 ottobre, un accertamento o un invito in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del Pvc, ovvero un’autotutela parziale di rideterminazione degli importi per effetto di un rilievo elevato nel verbale, inizialmente recepito nell’accertamento (notificato dopo il 24 ottobre 2018) ma poi ritenuto infondato, la definizione avviene senza considerare gli originari rilievi (poi annullati).

La procedura

Il perfezionamento avviene con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui dopo il perfezionamento, per i periodi di imposta non ancora scaduti al 31 dicembre 2018 e ai settori impositivi oggetto della procedura, l’ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili diversi da quelli definiti in maniera agevolata, può procedere all’ulteriore azione accertatrice entro i termini decadenziali prorogati di due anni.

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Laura Ambrosi

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