LA SANATORIA PVC
1. Cosa riguarda

Possono essere definiti in via agevolata i Pvc (processi verbali di constatazione) consegnati entro il 24 ottobre 2018 e inerenti le violazioni – constatate nel verbale – in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale dell’istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi

2. Le violazioni regolarizzabili

Sono definibili le violazioni sostanziali, che cioè hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell’articolo 1 del Dl 119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel Pvc relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa
Integrativa solo per l’imposta dopo l’utilizzo delle perdite
La «correttiva nei termini» mantiene l’azzeramento di sanzioni e interessi
In caso di definizione con riduzione della perdita dichiarata la sanatoria produce i suoi effetti anche sulle annualità successive. Se il contribuente presenta la dichiarazione «correttiva nei termini» entro il 31 maggio con riferimento ai periodi di imposta successivi, non oggetto del pvc, fino a quello nel corso del quale la perdita ridotta si è consumata, egli può comunque beneficiare dell’azzeramento di sanzioni e interessi. Si ipotizzi che il pvc relativo al 2015 si chiuda con rilievi che comportino la riduzione della perdita di esercizio da 100 a 20. Si ipotizzi altresì che la dichiarazione relativa all’esercizio 2016, che non è oggetto del pvc, evidenzi un reddito d’impresa di 60 che ridotto della perdita originaria di 100 portava a un imponibile negativo di 40. Il contribuente può oggi presentare la dichiarazione di definizione agevolata non solo relativa al 2015 ma anche al 2016, per versare le imposte commisurate al reddito imponibile di 40 (60 di reddito meno 20 di perdita rettificata). E lo stesso vale anche per le annualità successive. Il tutto fruendo in ogni caso della eliminazione di sanzioni e interessi. Ciò, rileva la circolare n. 7 delle Entrate, quale effetto di trascinamento della definizione agevolata del pvc. Qualora la perdita rettificata non fosse stata ancora “consumata” con i redditi degli esercizi successivi, in mancanza di dichiarazione integrativa del contribuente, l’Ufficio provvederà a riliquidare le dichiarazioni successive allo scopo di correggere l’importo riportabile nelle annualità future.

Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi conferma che sono ammesse alla definizione solo le violazioni di carattere sostanziale, suscettibili di essere contestate in avvisi di accertamento. Ne sono pertanto escluse le violazioni formali, non aventi rilievo né sull’imponibile né sull’imposta, che sono invece oggetto della sanatoria di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. A tale riguardo, la circolare esclude, altresì, tutte le violazioni derivanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni. Deve inoltre trattarsi di violazioni afferenti le sole imposte menzionate nell’articolo 1 del Dl 119/2018. Non possono beneficiare della sanatoria pertanto, tra l’altro, le imposte indirette sui trasferimenti.

Sono incluse anche le compensazioni di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. A tale proposito, ai fini della individuazione delle annualità non ancora decadute al 31 dicembre 2018, si tiene conto del maggior termine di decadenza di otto anni previsto in caso di credito inesistente. Non è di ostacolo inoltre la sussistenza di violazioni penalmente rilevanti, che sono ugualmente definibili, con gli effetti e secondo le regole ordinari.

La sanatoria infine si perfeziona anche laddove si fosse in presenza di soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione, quali ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso, sarà infatti sufficiente il versamento delle somme dovute entro la fine di maggio.

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Luigi Lovecchio

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