Crediti Iva, garantita la documentazione

Deve essere garantita al contribuente, intenzionato a dimostrare la sussistenza di un credito Iva disconosciuto dai controlli automatici perché non dichiarato, la possibilità di fornire produzione documentale volta a provare quella spettanza. È il principio applicato dalla Ctp di Latina (presidente Ferrara, relatore Scalesse) con la sentenza n. 285/06/2019. Era stata impugnata una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione a seguito delle attività ex art. 54-bis, dpr 633/72 poste in essere dall’Agenzia delle entrate che aveva disconosciuto il riporto di un credito Iva maturato dalla srl ricorrente nella dichiarazione annuale relativa al successivo periodo d’imposta. La ricorrente rivendicava l’applicabilità del principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo il quale la mancata indicazione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di vedersi riconoscere tale importo a credito laddove quest’ultimo risulti comunque dalle scritture contabili. Nel caso di specie la parte si era anche impegnata a fornire documentazione a sostegno del credito all’Agenzia delle entrate, cui erano pervenute delle erronee valutazioni operate dai funzionari della Guardia di finanza confluite in un Pvc. Nonostante la società si fosse dimostrata del tutto collaborativa con gli uffici al fine di dimostrare quanto sostenuto attraverso la contabilità, alla stessa giungeva comunque, senza alcun preavviso, la cartella di pagamento. L’Agenzia costituitasi in giudizio confermava che il credito suddetto non fosse più spettante proprio per omessa dichiarazione annuale. La Commissione di Latina osservava che l’ufficio aveva agito attraverso controlli automatizzati a seguito dei quali chiedeva l’Iva a credito a fronte della mancata presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia, precisano i giudici, sarebbe stato quanto meno necessario all’esito di quei controlli l’invio di una preventiva comunicazione di irregolarità, che avrebbe permesso alla contribuente di fornire quella documentazione contabile dimostrativa del credito, in ossequio ai generali principi di buona fede e collaborazione tra contribuente e fisco. Ciò non avveniva, sussistendo perciò un evidente menomazione del diritto del contribuente a confrontarsi con le risultanze dell’istruttoria che, sebbene intenzionato a contraddire con idonea documentazione a seguito del Pvc, non era messo in condizioni di farlo dall’A.f., che procedeva tout court con la cartella violando ogni garanzia di contraddittorio. Pertanto la Ctp accoglieva il ricorso.
Nicola Fuoco
Il sig. C. A., legale rappresentante della C. I. Srl, tramite proprio difensore tecnico, proponeva ricorso avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud Spa su ruolo formato dalla Agenzia delle entrate in applicazione dell’art. 54-bis, dpr 633/72, con il calcolo di sanzioni e interessi. Nel ricorso, evidenziava che l’Ufficio aveva emesso la cartella esattoriale indicando nella stessa il non riconoscimento del riporto di euro 4.856,00 quale credito Iva 2012, nella successiva dichiarazione annuale Iva 2013. Si richiamava al principio di neutralità più volte ribadito dalla Cassazione per il quale la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Spiegava che il controllo era riferito ai Pvc redatti dalla G. di F. a seguito di esame della documentazione contabile. Parte ricorrente aveva richiesto alla Agenzia di riesaminare alcuni rilievi erroneamente evidenziati dalla G. di F. dichiarandosi pronta a depositare la necessaria documentazione. Invece degli avvisi di accertamento arrivava la cartella, che si ritiene illegittimamente emessa anche perché si era in attesa di convocazione da parte della Agenzia. (…) Si costituiva l’Agenzia delle entrate e riteneva le motivazioni alla base del ricorso non rispondenti all’effettivo stato degli atti, in quanto ai sensi dell’art. 30, dpr 633/72 «se dalla dichiarazione annuale risulta una eccedenza di Iva detraibile, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo ovvero di chiedere il rimborso». Nel caso specifico, in presenza di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non poteva portare l’eccedenza di Iva detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo.(…) Il ricorso merita accoglimento. Il Collegio rileva quanto oggetto di impugnativa e fa riferimento proprio alle norme citate nel ricorso. L’Ufficio ha ritenuto a seguito di controllo automatizzato di richiedere le somme corrispondenti all’Iva a credito per l’anno 2012, non essendo stata prodotta la necessaria dichiarazione annuale. Non risulta però emessa alcuna comunicazione di irregolarità per il recupero del credito Iva ritenuto non spettante. In effetti a seguito di Pva emesso dalla G. di F. la parte si era dichiarata disponibile a fornire ogni documentazione, ma su questo punto vi è stato silenzio da parte dell’Agenzia. Se con l’esame della documentazione poteva essere accertata la effettiva situazione dell’Iva a credito l’Agenzia, nel rispetto della sempre richiesta collaborazione con i contribuenti, avrebbe dovuto emettere una comunicazione di irregolarità, in maniera da indurre il ricorrente alla presentazione delle documentazioni. Del resto la stessa G. di F. ha avuto modo di verificare le documentazioni. Il Collegio ritiene che le questioni poste dal ricorrente determinino la illegittimità della cartella, rilevando come la Procedura adottata dall’Ufficio non sia stata rivolta a garanzia del contribuente.(…)

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