IL DIFFERENTE TRATTAMENTO DELLE DILAZIONI NELLA ROTTAMAZIONE TER
? I soggetti che avevano una dilazione in corso alla data di presentazione della domanda avevano diritto alla sospensione del pagamento delle rate in scadenza fino al termine della prima rata di rottamazione
È confermato che i debitori che hanno un piano di rateazione in corso sospendono il pagamento delle rate che scadono dopo la presentazione della domanda e fino al 31 luglio 2019
? Era altresì previsto che, non versando la prima rata, si riattivava la dilazione pregressa, con l’effetto che l’Agenzia, d’ufficio, ripartiva il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano iniziale
Questa volta è precisato che la dilazione pregressa è revocata ope legis sempre e comunque, una volta decorso il termine del 31 luglio 2019, a prescindere dall’avvenuto pagamento della prima rata di rottamazione
? Se invece si decadeva dalla rottamazione dopo la prima rata, la vecchia dilazione era persa per sempre e non si poteva più dilazionare il debito residuo
Se si vuole riattivare la dilazione precedente, occorre dunque ritirare l’istanza di definizione agevolata entro la fine di aprile. La riattivazione è inoltre possibile in caso di diniego di rottamazione
? I debitori che avevano presentato domanda prima di 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, invece, conservavano sempre il diritto a dilazionare il debito residuo, in qualsiasi caso di decadenza dalla rottamazione
Chi ha ricevuto la cartella a meno di 60 giorni dalla trasmissione della domanda è trattato alla stessa stregua degli altri debitori. Ne consegue che anche in questo caso, in ipotesi di decadenza dalla definizione non potrà più essere dilazionato il debito residuo
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