Maltolto restituito al condominio, pena sospesa all’amministratore
Per la Cassazione non va neppure verificata la situazione di indigenza
Accolta solo la richiesta di far decorrere dal giudicato il termine per pagare
Pena sospesa all’amministratore accusato di appropriazione indebita se rende il maltolto al condominio. È il caso considerato dalla Corte di Cassazione (sentenza 14888/2019), che ha confermato la sentenza che aveva condannato un amministratore di condominio per appropriazione indebita di denaro e della documentazione.
L’amministratore si era impossessato di 40mila euro, effettuando prelievi e bonifici a suo favore ed emettendo assegni ai suoi familiari. E si era rifiutato di consegnare al proprio successore la documentazione contabile condominiale.
La Corte di appello, confermando la sentenza del tribunale, subordinava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di 43mila euro ma l’amministratore ricorreva davanti al giudice di legittimità, sostenendo il mancato esame della sua condizione di indigenza.
La Cassazione ha sostenuto che, poiché il ricorso verteva soltanto sul tema della concessione della sospensione della pena, la responsabilità dell’amministratore in merito alla appropriazione indebita era definitivamente accertata. E ha accolto il ricorso ma limitatamente al tempo di decorrenza del termine per pagare la provvisionale , che veniva stabilito dalla data del 26 marzo 2019, cioè dall’emissione della stessa sentenza della Cassazione 14888/2019.
Inoltre la Corte , richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 52730/2017) ha affermato che, qualora il giudice subordini il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo del risarcimento del danno, non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulla indigenza dell’imputato. L’eccezione a tale regola si ha quando l’interessato provi al giudice situazioni che facciano fondatamente dubitare sulla sua capacità economica ad adempiere.
Nel caso trattato non emerge l’accertamento giudiziale dell’indigenza dell’imputata, poiché la stessa ha invocato la propria indigenza solo in sede di ricorso per Cassazione e non l’ha sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la decisione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è stata adottata legittimamente in conformità all’articolo 165 del Codice penale e non richiede un’adeguata motivazione.
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Giulio Benedetti

