PROVA DEL NOVE PRIMA DELL’INVIO
FATTURE EMESSE DAL 1° luglio 2018 AL 31 dicembre 2018 (4)
FATTURE RICEVUTE fino al 31 dicembre 2018 e REGISTRATE
DAL 1° luglio 2018 AL 31 Dicembre 2018
N1: ESCLUSE DA IVA, IN base aLL’ARTICOLO 15, DPR 633/1972 (SOLO SE L’OPERAZIONE VIENE FATTURATA PER SCELTA) (1)
Interessi di mora, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (N010100)
N2: NON SOGGETTE A IVA (FUORI CAMPO IVA) (SOLO SE L’OPERAZIONE VIENE FATTURATA PER SCELTA) (1)
Sono esclusi dall’invio dello spesometro i contribuenti forfettari e minimi (circolari 7 febbraio 2017, n. 1/E, e 7 aprile 2017, n. 8/E, risposta 12.3) Fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi (risoluzione 5 luglio 2017, n.87/E, risposta 11)
Prestazioni di servizi rese, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue, ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, dove le fatture hanno l’annotazione “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972; circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4; N020202) o le prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue, articolo 7-quater, comma 1, lettera a), dpr 633/1972 (N020203) Prestazioni di servizi ricevute, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi alberghieri o di ristorazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettere a) e c), Dpr 633/1972
Cessioni o acquisti di beni non soggetti a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, di cui agli articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972, come la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato
Cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili eccetera, articolo 2, comma 3, Dpr 633/1972 (N020101)
Cessioni in regime monofase, articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972, ad esempio di generi di monopolio (tabacchi), di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate (N020300) (risposta dell’agenzia delle Entrate al Forum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronica del 12 novembre 2018, formalizzata nella Faq 15 del 27 novembre 2018). Si inseriscono le fatture ricevute solo se sono registrate nel registro Iva degli acquisti (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 6)
N3: NON IMPONIBILI IVA (1)
Esportazioni dirette, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a),
Dpr 633/72 (N030101), anche triangolari (N030102, 3 o 4) (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4). Per l’articolo 21, comma 6,
lettera b, Dpr 633/1972, in fattura, va indicata anche l’annotazione “operazione non imponibile” Non applicabile
Esportazioni indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto), articolo 8, comma 1, lettera b), Dpr 633/72 (indicazione in fattura di “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030106) (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4) Non applicabile
Cessioni o servizi a esportatori abituali, a seguito di ricevimento della loro lettera di intento, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72 (indicazione in fattura di “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030201). Acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di invio al fornitore della lettera di intento, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali resi, non imponibili in base all’articolo 9, comma 1, Dpr 633/72 (in fattura c’è l’annotazione “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030110)
Cessioni di beni intracomunitarie, in base all’articolo 41, decreto legge 331/1993 (N030401) Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è non imponibile, in base all’articolo 42, decreto legge 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2)
N4: ESENTI DA IVA (1)
Operazioni esenti (in fattura c’è l’annotazione “operazione esente”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera c, Dpr 633/1972), come le prestazioni sanitarie (articolo 10, n. 18, Dpr 633/1972; N040106)
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è esente, in base all’articolo 42, decreto legge 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2)
N5: REGIME DEL MARGINE / IVA NON ESPOSTA IN FATTURA (1)
Compravendite di beni usati (come un’autovettura usata ceduta da un concessionario di auto), di oggetti d’arte, di antiquariato
o da collezione, con il regime speciale del margine degli articoli 36 e seguenti, decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera d, Dpr 633/1972). Se sono esportazioni, invece, la natura è N3 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 9)
Operazioni con Iva inclusa (non esposta in fattura), da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale del margine dell’articolo
74-ter, Dpr 633/1972 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera e,
Dpr 633/1972)
N6: INVERSIONE CONTABILE, PER LE « OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE OVVERO NEI CASI DI AUTOFATTURAZIONE PER ACQUISTI EXTRA UE
DI SERVIZI OVVERO PER IMPORTAZIONI DI BENI NEI SOLI CASI PREVISTI» (ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO 27 MARZO 2017, N. 58793) (1)
Operazioni in reverse charge interno (2), come le prestazioni in subappalti edili (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972; N060104), i “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici” (lettera a-ter; N060107), le cessioni di “energia elettrica” (lettera d-quater; N060202), di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” (articolo 74, comma 7, Dpr 633/1972; N060102) o di rottami (commi 7 e 8; N060102). Nei casi dell’articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972, le fatture hanno l’annotazione «inversione contabile», imposta dal comma 7
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con Iva, perché operazione imponibile (3) e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10)
Prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi intracomunitari, in base all’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, dove le fatture hanno l’annotazione “inversione contabile”, imposta dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972 (risposta alla Faq del 2 ottobre 2017, nel portale Fatture e corrispettivi; N060201) o prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi Ue, in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 (N060202) Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con Iva, se operazione imponibile (3), e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (dal 17 marzo 2012, non è più possibile l’autofatturazione per l’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972)
Non applicabile Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti economici extracomunitari a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con Iva, se operazione imponibile, con Iva registrata sia a debito che a credito (2) (3) (Faq dell’agenzia delle Entrate nell’applicativo “Fatture e corrispettivi” del 10 agosto 2017)
N7: IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE (1)
Vendite a distanza a privati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, in base agli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), decreto legge 331/1993 (allegato al provvedimento 27 marzo 2017,
n. 58793), nel caso in cui “l’ammontare delle cessioni effettuate
in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente
o superi in quello in corso 100mila euro ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato” (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 1).
Sono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia e l’Iva va assolta nel paese Ue del privato Non applicabile
Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, in base all’articolo 7-sexies, lettere f) e g), articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, se il soggetto Iva italiano ha aderito al Moss (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari Non applicabile
Note: (1) Il codice “Natura” dell’operazione deve essere inserito nello spesometro, solo se il cedente/prestatore non ha indicato l’Iva in fattura, ma ha inserito la “specifica annotazione” relativa al riferimento normativo. Se non c’è l’Iva, quindi, non va valorizzato il campo “Imposta”, ma quello della “Natura”. Per le fatture elettroniche, si ricorda che l’inserimento del codice “Natura” nel file xml non esonera dall’obbligo di indicare nella e-fattura anche il riferimento normativo (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8); (2) I “dati di tali fatture” ricevute “devono essere riportati una sola volta” nello spesometro, precisamente “nella specifica sezione dei documenti ricevuti”, sezione DTR (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4); (3) Solo per le fatture ricevute in “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota” (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafi 1 e 4); (4) Nella colonna delle fatture emesse, tra parentesi sono riportati alcuni codici Iva standard, proposti da Assosoftware e che possono essere inseriti nell’elemento “RiferimentoNormativo” delle fatture elettroniche (in aggiunta, se obbligatori, al riferimento normativo e alle frasi, ad esempio, “operazione non imponibile”, “operazione non soggetta” o “inversione contabile”), al fine di automatizzare maggiormente la registrazione delle fatture, per chi utilizza i relativi gestionali (specifiche tecniche standard AssoSoftware di codifica della fatturazione elettronica, release 1.04, comunque, in fase di aggiornamento)

