Il forfait ora spalanca le porte
Pagina a cura
di Giuliano Mandolesi
Il regime forfettario spalanca le porte e concede l’accesso a tutti i contribuenti con cause ostative attive. Con una serie di interpelli pubblicati ieri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche in caso di partecipazioni in società di persone, è concesso l’utilizzo del regime forfettario, anche se unicamente per il 2019. Se invece lo si vuole utilizzare anche nel 2020, bisogna rimuovere quest’anno le cause che rendono il regime non opzionabile. Sebbene in un primo momento, vista l’incertezza della norma e al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare interpretativa, l’Agenzia delle entrate sembrava avesse concesso esclusivamente ai titolari di quote di controllo di srl di utilizzare il regime forfettario nel 2019 (il salvacondotto) rimuovendo le cause ostative nel corso dell’anno pena fuoriuscita dal 2020, dalla pioggia di interpelli pubblicati ieri, dunque, il giro gratis nel 2019 sul regime forfettario sembra essere stato ampliato anche in caso di possesso di partecipazioni in società di persone (si veda tabella in pagina).
Nella maggior parte dei quesiti posti in relazione proprio al possesso di quote sia di srl, sia di sas e anche in casi in cui le stesse partecipazioni in società di persone fossero in dismissione o concesse in usufrutto la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata sempre la stessa e ha richiamato uno stralcio della circolare 9/E sul regime forfettario pubblicata il 10 aprile scorso ovvero: «Per quanto riguarda il periodo di imposta 2019, la circolare n. 9/E suddetta ha altresì chiarito che, in considerazione della pubblicazione della legge di Bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020». Però basta prendere la circolare e leggere i periodi precedenti per comprendere come il trattamento di favore, ovvero il salvacondotto, fosse inizialmente pensato e riferito esclusivamente ai titolari di quote di srl. L’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi ha evidentemente cambiato idea rispetto alla sua interpretazione fornita nella circolare.
Inoltre con gli interpelli diffusi ieri l’Agenzia delle entrate (così come nella indicato anche nella circolare) va oltre rispetto a quanto dettato dalla norma, escludendo dal regime forfettario solo i contribuenti titolari di quote di controllo di srl con medesima attività esercitata che pongono in essere operazioni con la srl ovvero quando risulta esserci cessione di beni o prestazione di servizi tra forfettario ed srl in modo che il reddito venga traslato da società (che deduce il costo) a persona fisica con tassazione agevolata.

