Registrazione alloggiati senza alcuna eccezione
Stefano Manzelli
L’obbligo di registrazione dei soggetti alloggiati e la comunicazione di questi dati alla questura scatta per qualsiasi struttura ricettiva attivata per finalità di lucro. E per i pubblici esercizi arrivano le linee guida nazionali per inquadrare meglio la nuova stagione dei patti per la sicurezza dei locali.
Lo ha evidenziato la prefettura di Verona con la circolare n. 24222 del 10 aprile 2019.
Il dl 113/2018 ha introdotto numerose novità anche in materia di sicurezza urbana. E l’utg veronese si è soffermato su alcuni punti caldi della complessa novella. Circa l’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione presso la questura dei soggetti alloggiati la nota evidenzia innanzitutto che di fatto questo onere ora riguarda tutte le strutture ricettive. Ma anche la locazione con finalità di lucro di appartamenti e stanze per periodi inferiori ai 30 giorni. Risultano quindi esonerate dall’obbligo di comunicazione solo le cessioni di breve durata effettuate a titolo di liberalità, prosegue la nota. In ogni caso la comunicazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità informatica e l’eventuale violazione di questo obbligo comporterà le pesanti sanzioni previste dall’art. 17 del Tulps.
Circa le nuove misure di sicurezza per i pubblici esercizi, prosegue la nota, l’art. 21-bis del dl 113/2018 mira ad elevare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza in prossimità dei pubblici esercizi. Spetterà ai prefetti, unitamente alle associazioni di categoria dei gestori dei locali pubblici, sottoscrivere accordi locali nel rispetto delle linee generali sottoscritte il 21 giugno 2016. Saranno poi le linee guida nazionali a dettagliare maggiormente queste iniziative che a livello locale potranno tradursi in accordi fondati sulla cooperazione tra le forze di polizia e i gestori dei pubblici esercizi finalizzati ad introdurre specifiche misure di prevenzione.
La circolare si sofferma infine sulla dotazione delle armi anche a impulso elettrico alla polizia municipale evidenziando in particolare che l’obbligo di visita medica annuale per gli agenti può essere previsto solo dal regolamento comunale.
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