le tempistiche
In caso di accertamento integrativo

la conoscenza dei nuovi elementi

da parte delle Entrate deve essere avvenuta in epoca successiva

a quella in cui l’originario accertamento

è stato notificato.

Cassazione: sentenza 576/2016 e 451/2002. Merito: Ctp Cremona 102/2/2018 e Ctp Bologna 112/1/2004
le indicazioni
Nell’accertamento integrativo devono essere indicati, a pena di nullità, non solo i nuovi elementi di cui è venuta a conoscenza l’amministrazione, ma anche gli atti e i fatti attraverso i quali questi siano stati acquisiti.

Cassazione: sentenza 26191/2018, 21992/2015, 11231/2011 e 6459/2010

Merito: Ctp Treviso 116/2/2013
i nuovi elementi
L’integrativo non può basarsi sugli stessi elementi del primo avviso diversamente valutati dall’ufficio.

Cassazione sentenza 26191/2018, 26279/2016, 576/2016, 8029/2013 e 6459/2010; ordinanza 1542/2018. In senso contrario sentenza 10526/2006
la conoscenza dei fatti
Sono nuovi elementi anche i dati conosciuti da un ufficio diverso da quello che ha emesso l’originario.

Cassazione: sentenza 26191/2018, 576/2016, 6459/2010 e 11057/2006; ordinanza 1542/2018. In senso contrario sentenza 10526/2006
lA CONOSCENZA SOPRAVVENUTA
L’emissione di un accertamento parziale, successivo a quello iniziale, non necessita di specificare gli elementi sopraggiunti. L’integrazione dell’accertamento parziale, a differenza di quello integrativo, non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’ufficio.

Cassazione: ordinanza 23685/2018

Merito: Ctr Piemonte 1144/6/2018
la segnalazione della gdf
Sì all’accertamento parziale anche quando pervenga all’ufficio una segnalazione o Pvc della guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.

Cassazione: sentenza 15826/2018, e 23729/2013; ordinanza 25018/2018
i limiti
L’accertamento parziale non è circoscritto solo a talune delle categorie di redditi di cui all’articolo 6 del Tuir. Inoltre, può basarsi anche su una verifica generale.

Cassazione: ordinanze 23685/2018 e 8406/2018; sentenze 21992/2015, 27323/2014 e 20496/2013
no all’avviso a «singhiozzo»
Dopo un primo accertamento iniziale, non può seguirne un altro basato su altri elementi acquisiti sin dall’origine ma non contestati, perché ciò pregiudicherebbe una linea difensiva unitaria e complessiva del contribuente.

Cassazione: ordinanza 23685/2018

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