E-fattura, deleghe da rinnovare
di Andrea Bongi
Fattura elettronica: l’Agenzia delle entrate concede più tempo agli operatori per l’adesione al servizio di consultazione e memorizzazione ma lascia aperta la questione del rinnovo delle deleghe.
Grazie al provvedimento direttoriale del 29 aprile scorso è slittato infatti il termine per l’adesione al servizio di consultazione e memorizzazione delle fatture elettroniche relative al c.d. periodo transitorio – tutti i documenti transitati ed archiviati nel Sdi a far data dal 1° gennaio 2019 – a partire dal prossimo 31 maggio e fino al 2 settembre 2019 (si veda ItaliaOggi di ieri). Detta nuova finestra temporale è più ampia di quella originariamente prevista (3 maggio-3 luglio 2019) ed è finalizzata al recepimento delle prescrizioni del Garante della Privacy del dicembre 2018.
Come anticipato, dalla lettura del testo coordinato del Provvedimento del 30 aprile 2018 – aggiornato con le modifiche apportate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019, disponibile sul sito internet delle Entrate, non vi è traccia della questione relativa al conseguente rinnovo delle deleghe contenuta nella faq pubblicata sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate il 18 aprile scorso.
Secondo quest’ultima infatti per poter esercitare le operazioni di adesione o di recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, da esercitarsi all’interno della nuova e più ampia finestra temporale, gli intermediari abilitati che sono stati delegati dai clienti al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018, dovranno acquisire nuovamente la delega per l’accesso al servizio.
Tutto ciò si renderebbe necessario, stando al contenuto della suddetta risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, perché con il provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018 è stato modificato anche il modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.
Se ciò venisse confermato, la risposta ad una faq non sembra infatti la forma giuridica più appropriata, nella nuova finestra temporale estiva concessa dal fisco, gli intermediari dovranno dunque decidere se consigliare o meno ai loro clienti l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ed al tempo stesso procedere al rinnovo delle deleghe a suo tempo acquisite qualora le stesse riportino una data anteriore al suddetto 21 dicembre 2018.
Circa la scelta dell’adesione o meno al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche non può non essere evidenziato quanto contenuto nel punto 10.3 del provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, nel testo coordinato a seguito delle numerose modifiche apportate da ultimo con il citato provvedimento del 29 aprile scorso. In tale paragrafo si legge infatti: «In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo…».
In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti oggetto della fattura elettronica, si legge inoltre nel citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati dei file delle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati fattura. Questi ultimi sono costituiti, di fatto, dalle informazioni contenute nella testa e nel piede della fattura con esclusione di tutto ciò è contenuto nel c.d. «corpo» del documento fiscale ovvero della descrizione dell’oggetto della transazione fiscalmente rilevante.
Da ciò si deduce che l’adesione al servizio potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang per il contribuente che, oltre ai normali controlli incrociati basati sui dati fattura, potrebbe vedersi arrivare anche altri tipi di contestazioni, basate magari proprio sulla descrizione della fattura elettronica. Qualche esempio: genericità della descrizione contenuta in fattura, problematiche relative all’inerenza – qualitativa e quantitativa – del costo sostenuto e così via.
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