I forfetari diventano sostituti

di Fabrizio G. Poggiani


Forfetari e contribuenti che, dal prossimo anno e fatte salve ulteriori modifiche, applicheranno il regime di flat tax assumono la veste di sostituti d’imposta. Il decreto crescita, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio scorso, in deroga allo Statuto dei diritti dei contribuenti, conferma l’obbligo per i forfetari di operare le ritenute d’acconto Irpef sugli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti e assimilati.


Con l’art. 6 del decreto legge «crescita» (dl n. 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/4/2019), il legislatore modifica il comma 69, terzo periodo, dell’art. 1 della legge 190/2014, che esclude i contribuenti in regime forfetario dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte indicate nel Titolo III, articoli da 23 e 30 del dpr 600/1973, introducendo la deroga per le ritenute di cui all’art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e all’art. 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). La modifica si è resa necessaria per effetto delle novità introdotte dalla più recente legge di bilancio (legge 145/2018) poiché è stato eliminato il precedente vincolo di accesso al regime forfetario riguardante il sostenimento di spese per lavoro di ammontare superiore a 5 mila euro, con riferimento a quelle del periodo d’imposta precedente.


Con questo intervento, di fatto, un contribuente in regime forfetario può tranquillamente avvalersi di lavoratori dipendenti e/o assimilati senza dover sottostare ad alcuna limitazione, se non con riferimento ai propri ricavi che, com’è noto, non possono superare la soglia unica di 65 mila euro.


L’esonero totale previsto, e quindi la mancata qualificazione di «sostituto d’imposta», comportava, da parte del datore di lavoro in forfait, la corresponsione di una retribuzione al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute Irpef; unico adempimento, l’obbligo di redazione della certificazione unica (CU) nella sezione riferibile ai dati previdenziali e assistenziali, peraltro indicato da un documento di prassi della Direzione regionale delle entrate della Campania (risposta all’interpello 19/05/2017 n. 954-881/2017).


Il dipendente o collaboratore, percependo una retribuzione lorda, avrebbe dovuto presentare la propria dichiarazione (modello 730 o Redditi Pf) al fine di determinare e versare le imposte dovute (Irpef e relative addizionali regionali e comunali). Tale indicazione è chiaramente ricavabile dalle istruzioni ufficiali dei modelli richiamati che confermano l’esonero dalla presentazione per i contribuenti persone fisiche non obbligati alla tenuta delle scritture contabili in possesso esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o assimilato e di pensione, se corrisposti da un unico sostituto d’imposta (questo per effetto del cumulo dei redditi e conseguente rideterminazione delle imposte dovute derivante dalla presenza di più datori di lavoro).


Con la modifica che, come detto, conferma l’esonero per tutte le altre ritenute ma deroga l’atteggiamento per quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori, si ottengono due contrapposti obiettivi: da una parte, si rende la vita più semplice ai dipendenti dei forfetari (e dal 2020 anche per i dipendenti dei contribuenti in regime di flat tax), evitando la presentazione della dichiarazione dei redditi necessaria per riliquidare la propria posizione, dall’altra si complica la vita di questi contribuenti che hanno scelto il forfetario, sicuramente per beneficiare di una pressione fiscale più contenuta, ma anche per evitare eccessivi adempimenti amministrativi e fiscali.


Infatti, il comma 2, dell’art. 6 citato dispone che la modifica, di cui al comma 1 precedente, ha effetto a partire dall’1/1/2019, con la conseguenza che il forfetario diventa un sostituto «oggi per ieri», dovendo procedere con la trattenuta delle ritenute anche per le somme già corrisposte precedentemente all’entrata in vigore del provvedimento, in tre rate mensile dello stesso importo a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, con versamento da eseguirsi entro i primi 15 giorni del mese successivo, ai sensi dell’art. 8 del dpr 602/1973.


Detto dell’estensione nell’applicazione anche ai futuri contribuenti in flat tax (coloro che realizzano ricavi nell’intervallo tra 65.001 e 100.000), resta fermo l’obbligo di indicare nel modello Redditi Pf (quadro Rs in particolare) il codice fiscale del percettore dei redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

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