Locazioni brevi 
in questura 

Dal 4 dicembre (data di entrata in vigore dell’art. 19-bis, dl n. 113/18, convertito in legge n. 132/18), anche per le locazioni brevi e per le sublocazioni di durata inferiore a trenta giorni è stata prevista l’applicabilità dell’art. 109 del Testo unico leggi pubblica sicurezza (accogliendo l’orientamento espresso dal ministero dell’interno in una sua circolare interpretativa). 


Attualmente, un obbligo analogo è già previsto dalla legge in caso di presenza nell’immobile di cittadini estranei all’Unione europea e, per le permanenze superiori a un mese, anche in caso di presenza di cittadini Ue (quest’ultimo obbligo «assorbito» dalla registrazione del contratto di locazione). 


L’applicabilità dell’art. 109 Tulps significa che i locatori o i sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni (tipico è il caso della locazione breve della casa al mare o in montagna, ma anche la locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cura, per sostenere un esame e altro ancora) possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare). 


Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i locatori e i sublocatori anzidetti debbono comunicare i dati degli alloggiati alla questura territorialmente competente. 


Tale comunicazione deve essere eseguita tramite il portale Alloggiati Web (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/) per il cui accesso ciascun interessato deve richiedere alla questura competente le relative credenziali. 


Per chi violi l’art. 109 citato, applicandosi in questo caso l’art. 17 del Tulps, è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.


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