Scialuppa per i forfetari
di Fabrizio G. Poggiani
Forfetari titolari di quote di controllo in società a responsabilità limitata operanti nel medesimo settore fuori dal regime dal 2020. Ma, stante il ritardo nella pubblicazione dei chiarimenti sul tema, il contribuente non decade dal regime nemmeno l’anno successivo se non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi alla società controllata e se lo stesso cessa dalla carica di amministratore. Con un’ulteriore risposta a un interpello di un contribuente (la n. 133), l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per l’ingresso nel regime forfetario, in presenza della causa ostativa, di cui alla lett. d), comma 57, art. 1 della legge 190/2014, come modificata dai commi da 9 a 11, dell’art. 1 della legge 145/2018.
Si ricorda che la causa ostativa richiamata prevede che non possono accedere al regime agevolato «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che (…) controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
Nell’interpello, l’istante è attualmente (quindi nel 2019) un esercente attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00), titolare di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata con la medesima attività (stesso codice Ateco) per il 72%, nonché amministratore di quest’ultima e si è posto il problema, avendo superato la soglia per l’applicazione del regime dei minimi ma restando al di sotto della soglia unica di 65 mila euro, disposta per il regime forfetario, di poter applicare quest’ultimo regime.
Sul punto, ricorda ulteriormente che siamo in assenza di una disposizione transitoria nella legge di bilancio 2019 che disponga una finestra temporale utile per la rimozione in tempo utile della causa ostativa e, quindi, chiede se, almeno per il 2019, nel rispetto della soglia di ricavi, possa operare nel regime forfetario con la propria posizione individuale, nonostante le modifiche introdotte con l’inserimento della detta causa ostativa, in ossequio ai principi sanciti dallo statuto dei diritti dei contribuenti (art. 3, legge 212/2002).
L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, esclude un proprio intervento in merito ai requisiti necessari per l’applicazione del regime in commento, conferma la presenza della causa ostativa enunciata dall’istante, di cui alla citata lett. d), comma 57, dell’art. 1 della legge 190/2014 e richiama i contenuti di un recente documento di prassi sul tema (circ. 9/E/2019) al quale rinvia.
Con particolare riferimento alla decorrenza della causa ostativa, la circolare appena richiamata precisa che, ai fini della verifica della stessa, «assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente», stante il fatto che solo nell’anno di applicazione, in tal caso il 2019, può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società a responsabilità limitata a quelle esercitate singolarmente dal contribuente in regime forfetario.
La conseguenza, pertanto, è che l’istante può fare ingresso nel regime forfetario dal 2019, nel rispetto di tutte le altre condizioni oggi previste, poiché la detta causa ostativa deve essere valutata in detto anno (2019) e, ove sia sempre presente in detto anno, il contribuente decade dall’applicazione del regime l’anno successivo (2020).
Superata la situazione concernente la causa ostativa del controllo diretto, di cui al n. 1, comma 1, dell’art. 2359 c.c., le Entrate valutano la seconda condizione ostativa ovvero quella inerente la medesima attività esercitata dal contribuente in forma individuale e dalla società.
La riconducibilità delle due attività è sussistente anche considerato in fatto, sostiene l’agenzia, che la persona fisica in regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con l’imposta sostitutiva dalla società che deduce, a sua volta, dalla base imponibile i detti componenti negativi.
Quindi, verificata la sussistenza della detta causa ostativa, l’istante in assenza di rimozione, decade dal regime forfetario nel 2020, ai sensi del comma 1, dell’art. 71, della legge 190/2014, può applicare il regime nel 2019 ma, in relazione alla tardività dei chiarimenti forniti, l’agenzia ritiene che la decadenza dal regime forfetario non debba avvenire nemmeno nel 2020, qualora non sia stata eseguita alcuna cessione di beni o prestazione di servizi, compresa l’attività di amministratore, da parte del contribuente alla società controllata e in caso di cessazione dalla carica di amministratore.
© Riproduzione riservata

