il dolo blocca il futuro utilizzo
Affinché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i documenti richiesti, determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:
la sua non veridicità o, più in generale, il suo strutturarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi;
la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;
il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento.
Cassazione, Sezioni unite 45/2000
irrilevante la colpa
L’articolo 52, comma 5, Dpr 633/1972 ha una valenza in parte probatoria (se si rifiuta l’esibizione, di regola, è perché si ha qualcosa da nascondere e, di solito, si ha qualcosa da nascondere quando si è violata la norma impositiva) e in parte sanzionatoria per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.
Ne consegue che la norma non è applicabile se l’indisponibilità è determinata da colpa, caso fortuito o forza maggiore, dovendosi «ritenere recessivo il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all’errore non scusabile, di diritto o di fatto».
Cassazione 16960/2016, 7011/2018, 22743/2016, 8539/2014, 7226/2015, 24503/2015
a rischio l’errore non scusabile
Il divieto di prendere in considerazione in sede amministrativa o contenziosa i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione deve ritenersi operante non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa.
Cassazione 15021/2017, 18238 e 21271 del 2016, 11228 e 9745 del 2015, 10448/2013

