Superammortamento, lo sconto segue la prenotazione del bene
Le istruzioni per inserire il beneficio relativo al 2018 nel modello Redditi 2019
Bonus legato alla consegna ma per evitare il «decalage» contano gli acconti
Spazio all’inserimento dei dati del superammortamento nel modello Redditi 2019 per il periodo d’imposta 2018. Mentre il decreto Crescita varato dal Governo prevede un “ritorno” dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dal 1° aprile di quest’anno, molte imprese sono chiamate a gestire con particolare attenzione nella dichiarazione da presentare quest’anno gli investimenti passati.

La disciplina del 2018

Questo ultimo esercizio è stato caratterizzato da una modifica dell’entità della variazione diminutiva che passa dal 40% al 30% oltre a una limitazione dell’ambito oggettivo sul tema degli autoveicoli. Le istruzioni a Redditi 2019 chiedono proprio di mantenere separati gli investimenti che hanno dato luogo all’agevolazione fiscale tramite indicazione di diversi codici alla variazione diminutiva che sarà inserita nel rigo RF 55 del modello Redditi SC.

Inoltre, una particolare attenzione va posta al tema degli investimenti in proroga preceduti da “ prenotazione” entro l’anno precedente. Per tali investimenti, infatti, ai fini del superammortamento sono state previste scadenze varie nel corso dei diversi anni, ma tutte queste operazioni presentano un elemento comune: l’agevolazione scatta nel periodo d’imposta in cui il bene è effettivamente consegnato ed entra in funzione, ma le regole con cui è calcolato il vantaggio fiscale sono quelle del periodo d’imposta in cui è avvenuta la prenotazione.

Investimenti entro fine 2016

Questa è stata la prima norma (legge 208/15, articolo 1, commi da 91 a 94) che ha istituito la variazione diminutiva da superammortamento da calcolare nella misura del 40% e comprendente tutti i beni nuovi strumentali compresi gli autoveicoli anche se non utilizzati quali strumentali nell’esercizio della attività propria dell’impresa. Pertanto anche questi veicoli, nel limite del costo fiscalmente riconosciuto, possono generare variazioni diminutive anche nel periodo d’imposta 2018, ed andranno segnalati nel modello Redditi con il codice 50.

Investimenti eseguiti nel 2017

Gli investimenti eseguiti nel 2017 sono stati ammessi alla agevolazione da superammortamento dalla legge 232/16 ( articolo 1 , comma 8) con la medesima misura della variazione diminutiva del 40% ma con una restrizione dell’ambito oggettivo con riferimento agli autoveicoli, nel senso che sono esclusi gli autoveicoli, fatta eccezione per quelli utilizzati quali strumentali nell’esercizio della attività propria della impresa (ad esempio l’autovettura per impresa che le noleggia). La variazione diminutiva è segnalata sempre dal codice 50 nel rigo RF 55 e tale indicazione vale anche per i beni consegnati entro il 30 giugno 2018, purchè risulti accettato l’ordine dal fornitore e pagato un acconto nella misura di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017. In questo caso l’agevolazione (e la deducibilità dell’ammortamento) decorre dal 2018 e quindi si dovrà considerare, quale primo anno di fruizione, l’aliquota di ammortamento ridotta al 50%, con conseguente riduzione anche dell’entità della variazione diminutiva.

Investimenti eseguiti nel 2018

Per questi investimenti su beni consegnati nel 2018 ( ma non prenotati entro il 2017) , l’agevolazione subisce una riduzione al 30% ex legge 205/17 , oltre alla eliminazione dall’ambito oggettivo, anche dei veicoli utilizzati quali strumentali nell’esercizio della attività propria della impresa. Pertanto restano inclusi nell’agevolazione solo gli autocarri (risposta dell’agenzia Entrate nel corso dell’incontro pubblico con la stampa del 24 gennaio 2018) e sono inclusi gli acquisti consegnati nel 2019 ( entro 30 giugno) ma prenotati nel 2018.

Il codice da indicare per tali variazioni diminutive è il 57.

Il decreto Crescita

Il Dl 34/2019 proroga il superammortamento – con maggiorazione al 30% – per gli investimenti complessivi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con consegna fino al 30 giugno 2020 (a patto che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Nella sua attuale formulazione, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

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