E-fattura, deleghe da rifare
di Fabrizio G. Poggiani
Deleghe al servizio di consultazione delle fatture elettroniche con spartiacque alla data di inizio di validità della delega indicata nel tracciato. Se la delega è anteriore 21/12/2018, necessaria anche la firma del nuovo modello e la trasmissione della stessa, tenendo conto, nella modalità, del modello precedentemente presentato (cartaceo e/o telematico). Un ulteriore aggiornamento di Assosoftware di ieri interviene per risolvere due questioni, di cui una relativamente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e una sulla fatturazione elettronica a cliente estero privato. Piuttosto significativa, l’indicazione operativa sulla prima problematica giacché i moduli di conferimento della delega, acquisiti prima del 21 dicembre scorso (data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 524526/2018), non consentono agli intermediari di aderire, per conto dei propri clienti, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici, che è operativo dal 3 maggio scorso; si è reso, quindi, indispensabile acquisire una nuova delega al fine di consentire al soggetto incaricato di operare per conto del proprio cliente. Fino al 3 maggio scorso, data in cui è stata resa disponibile la funzionalità di adesione, e per i sessanta giorni successivi all’entrata in funzione del nuovo servizio, periodo previsto per effettuare la suddetta adesione, l’Agenzia delle entrate ha continuato a memorizzare temporaneamente i file delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione. Come precisato nel citato provvedimento n. 524526/2018, e riportato nell’avviso per gli utenti, la mancata adesione a tale nuovo servizio comporta «la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio» e il mantenimento dei soli dati fiscali, di cui all’art. 21 del dpr 633/72, senza le indicazioni circa natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano l’operazione «per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato». Con riferimento alla detta delega, in assenza di ulteriori chiarimenti in merito, è stata richiesta la sequenza operativa delle attività, poste sempre a carico degli intermediari, e, grazie al dialogo con le Entrate, sono state individuate due fasi: fase A e fase B. Quindi, (fase A) per chi ha trasmesso la delega citata per la consultazione della fattura elettronica, la data di spartiacque deve ritenersi quella di inizio di validità della delega presente nel tracciato che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata al cliente. In tal caso, se la data è anteriore al 21/12/2018, si rende necessario far firmare il nuovo modello, con data successiva al 18/04/2019, ed eseguire la trasmissione con la compilazione di tutti i dati del tracciato, indicando la stessa data (quella successiva al 18/04) nel campo «Data inizio validità della delega», con la necessità di presentare il nuovo modello su supporto cartaceo o in via telematica, seguendo la modalità già applicata in precedenza. Per tutti i contribuenti (ecco la fase B), compresi quelli appena indicati (fase A) che ripresentano, l’attivazione può essere eseguita per singolo contribuente, accedendo all’area riservata allo stesso o «massivamente» per tutti i contribuenti, dall’area riservata all’intermediario, con upload di un file CSV (in attesa di relative specifiche tecniche) contenente il codice fiscale dei contribuenti per i quali si ritiene necessario attivare il detto servizio.
© Riproduzione riservata

