Immobili senza rendita, approvati i coefficienti Imu-Tasi
Ilaria Accardi
Sono stati approvati i coefficienti da applicare per il 2019 per il calcolo dell’Imu e della Tasi per i fabbricati classificabili nel gruppo D, appartenenti ad imprese e sforniti di rendita catastale. È stato, infatti, firmato dal Direttore generale delle finanze il decreto 6 maggio 2019 con il quale sono stati aggiornati i coefficienti che sono indispensabili per la determinazione dell’Imu e della Tasi per gli immobili che:
– sono classificabili nel gruppo D;
– non sono iscritti in catasto;
– appartengono ad imprese;
– sono distintamente contabilizzati;
– sono sforniti di rendita catastale.
Il motivo per cui occorre stabilire annualmente i coefficienti sta nel fatto che per questa tipologia di immobili non si può applicare il criterio generale di determinazione dell’Imu e della Tasi basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, in quanto questi sono sforniti di rendita catastale. Per tale motivo nella disciplina dell’Imu c’è stato un rinvio alle norme dell’Ici, in particolare all’art. 5, comma 3, del dlgs n. 504 del 1992, che prevede una specifica modalità di quantificazione del valore da assumere che deve essere seguita fino all’anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Infatti, il valore dell’immobile deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i suddetti coefficienti sulla base dei dati risultanti all’Istat sull’andamento del costo di costruzione di un capannone. Per il calcolo dei due tributi comunali, l’Imu e la Tasi, occorre, quindi, applicare i coefficienti in questione al valore dell’immobile che è costituito dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; la somma che ne risulta deve essere, poi, moltiplicata per l’aliquota deliberata dal comune. Come chiarito nella risoluzione n. 6/DF del 2013 il valore dell’immobile è formato dal costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno, dalle spese incrementative, dalle rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate, dagli interessi passivi capitalizzati e dai disavanzi di fusione, come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento al quale è dovuta sia l’Imu che la Tasi.

