Risparmio energetico cedibile

di Fabrizio G. Poggiani


Possibile cessione delle detrazioni del risparmio energetico e per gli interventi di prevenzione del rischio sismico a favore del fornitore che ha eseguito gli interventi sotto forma di sconto sul prezzo dovuto. Il fornitore potrà utilizzare l’ammontare scontato in compensazione, quale credito d’imposta, in cinque rate annuali di pari importo. L’art. 10 del dl 34/2009, più noto come «decreto crescita» interviene in modifica degli articoli 14 e 16, del dl 63/2013 introducendo alcune ulteriori possibilità per la cessione delle detrazioni riguardanti, rispettivamente, gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche. L’attuale impianto normativo prevede la possibilità di alienare il credito corrispondente alla detrazione (Irpef e/o Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo la possibilità di cedere quello corrispondente alla detrazione per la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, la riqualificazione energetica che interessa l’involucro dell’edificio condominiale con un’incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda, il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali, nonché tutti gli interventi effettuati su singole unità immobiliari previsti dall’articolo 14, del dl 63/2013, già citato. Il comma 3, dell’art. 1, della legge 205/2017, infatti, a partire dall’1/1/2018 ha introdotto la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (Irpef e/o Ires) relativa agli interventi effettuati su singole unità immobiliari a favore di fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili ovvero altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti. Con il citato art. 10, del dl 34/2019, il legislatore dispone che il soggetto avente diritto alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e per l’adozione di misure antisismiche, in luogo dell’utilizzo delle stesse, può ottenere lo sconto sul prezzo da parte del fornitore che deve aver eseguito gli interventi il quale, a sua volta, ottiene un credito d’imposta che può utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque rate annuali, ai sensi dell’art. 17, dlgs. 241/1997, senza alcuna limitazione. Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, lo scorso 19 aprile, ha pubblicato il provvedimento direttoriale (n. 100372/2019) con il quale ha approvato il modello di «Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici», definendo le modalità con le quali deve essere comunicata la cessione del credito per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. Con riferimento agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, è stato disposto che i contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, sono possessori di redditi esclusi da Irpef, per disposizione vigente o perché l’imposta lorda risulta assorbita dalle detrazioni, di cui all’articolo 13, dpr 917/1986, che quindi, non potrebbero fruire della citata detrazione (i noti soggetti «no tax area»), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. È possibile eseguire la cessione anche da parte dei contribuenti diversi da quelli precedenti ma il credito deve essere assolutamente ceduto a fornitori o ad altri soggetti privati, con l’esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, che possono eseguire un’ulteriore cessione. Per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari, da soggetti Irpef o da soggetti Ires dall’1/1/2018 al 31/12/2018, la cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dei cessionari identificati quali nuovi beneficiari va comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 12/07/2019, indicando la denominazione e codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuato, l’importo della spesa sostenuta e il corrispondente importo del credito cedibile, i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento, la denominazione e codice fiscale del nuovo beneficiario, cessionario del credito, solo se è già intervenuta l’accettazione nonché la data di cessione del credito, il relativo ammontare e la tipologia del cessionario. L’utilizzo in compensazione deve essere eseguito con la delega modello «F24», esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dopo l’accettazione che deve essere eseguita dal «Cassetto fiscale» del beneficiario, in ogni caso non prima del 5/08/2019, per le cessioni effettuate nel 2018, e mediante l’utilizzo di un nuovo codice tributo da istituire entro la fine di luglio prossimo.


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