Detraibilità Iva se non c’è rischio per il gettito

Il soggetto che ha emesso fatture per operazioni inesistenti deve avere il diritto di recuperare l’Iva assolta qualora non sussista alcun rischio di perdita di gettito. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia Ue ieri, 8 maggio 2019, nel procedimento pregiudiziale C-712/17, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia per verificare la compatibilità unionale delle norme Iva nazionali applicabili in caso di false fatturazioni. La Corte ha inoltre dichiarato che contrasta con il principio di proporzionalità e con quello di neutralità dell’Iva punire con la sanzione del 100 per cento dell’imposta la violazione di indebita detrazione, qualora non ne sia derivato danno all’erario. 


Le questioni erano state sollevate dai giudici milanesi nell’ambito di una controversia riguardante una società di produzione e distribuzione di energia elettrica che, secondo gli accertamenti notificati dall’Agenzia delle entrate, aveva posto in essere un meccanismo circolare di false fatturazioni, emettendo e ricevendo fatture per quantitativi di energia mai fornita/ricevuta; ciò al solo scopo di gonfiare il volume d’affari in modo da accedere al credito bancario, ma senza ricavarne alcun vantaggio fiscale, poiché l’imposta fittizia era stata regolarmente assolta. 


Considerata quindi l’assenza di danno erariale, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sulla normativa nazionale applicabile nella fattispecie, che prevede, da un lato, in capo al destinatario, l’indetraibilità dell’Iva risultante dalle false fatture ricevute e l’applicazione della sanzione pari all’imposta stessa e, dall’altro, in capo all’emittente, l’obbligo di versare comunque all’erario l’Iva indicata sulle false fatture. 


Al riguardo, la Corte di Lussemburgo osserva anzitutto che la normativa italiana, laddove prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa ad operazioni inesistenti e l’obbligo di versamento dell’Iva indebitamente fatturata, ricalca le disposizioni della direttiva Iva, come interpretate dalla giurisprudenza della stessa Corte. 


In linea di principio, peraltro, le due disposizioni non si applicano al medesimo operatore, poiché il debitore dell’Iva indicata sulla fattura è l’emittente, mentre l’indetraibilità dell’Iva relativa a operazioni inesistenti colpisce il destinatario. Tuttavia, accogliendo la visione unitaria delle operazioni prospettata dal giudice del rinvio e dall’avvocato generale, la Corte osserva ancora che, nel particolare caso di cui al procedimento principale, le due disposizioni si applicano congiuntamente allo stesso operatore, poiché gli stessi quantitativi di energia elettrica erano rivenduti fittiziamente allo stesso prezzo, in maniera circolare, tra le società del gruppo, che li vendevano e riacquistavano allo stesso tempo. Ciascun operatore era quindi, nel contempo, emittente di una fattura per la quale era debitore dell’Iva in forza dell’art. 203 della direttiva e destinatario di un’altra fattura di uguale importo, la cui detrazione d’imposta era tuttavia preclusa dal carattere fittizio dell’operazione. 


In tali circostanze, la direttiva Iva, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, impone agli stati membri di consentire all’emittente della fattura fittizia di richiedere il rimborso dell’imposta indicata su tale fattura e assolta ai sensi dell’art. 203 citato, qualora egli abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale. Pertanto, conclude la Corte, in simili circostanze, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva Iva non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo all’emittente di assolvere l’imposta, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della falsa fattura abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale.


Quanto alla sanzione per indebita detrazione, premesso che è facoltà degli stati membri stabilire le sanzioni che ritengono più appropriate, nel rispetto però del diritto dell’Ue, la Corte rileva che la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del dlgs n. 471/97 è calcolata sull’importo indebitamente detratto, che potrebbe però non corrispondere al debito effettivo, come accade nella fattispecie, in cui la società non presentava alcun debito d’imposta. In questa situazione, l’applicazione della sanzione del 100 per cento dell’Iva contrasta dunque con i principi di proporzionalità e di neutralità.


Franco Ricca


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